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Gratuito patrocinio (invalidità civile, accompagnamento, cecità’, handicap, etc.) aggiornamento 2021

1.    GRATUITO PATROCINIO
(INVALIDITA’ CIVILE, ACCOMPAGNAMENTO, CECITA’, ETC.)



 
Lo Stato Italiano con il D.P.R. del 30/05/2002 n.115 (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia), a tutti i soggetti che non possono permettersi di pagare un Avvocato ed affrontare i costi di un processo (art.74 del D.P.R. 115/2002), ha assicurato l’assistenza legale gratuita o “GRATUITO PATROCINIO” purchè queste persone presentino determinati condizioni, vediamo quali sono:


SOGGETTI BENEFICIARI  (Artt. 74 e 119  D.P.R. n.115/2002)
essere cittadini italiani;
gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
gli apolidi;
gli enti od associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività      economica.
 
AMBITI DI APPLICAZIONE (artt. 74 e 75 D.P.R. n.115/2002)
 
Il gratuito patrocinio è garantito per i seguenti procedimenti:
- civili;
- amministrativi;
- contabili;
- tributari;
- volontaria giurisdizione;
purché le ragioni del beneficiario non risultino manifestamente infondate.
E’, altresì, assicurato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.
La disciplina del gratuito patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
 
LIMITI DI REDDITO  (artt. 76 , 77 e 92 D.P.R. n.115/2002)
 

Il soggetto richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio non deve superare il reddito annuo di Euro 11.734,93 (fissato dalla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21/04/2023), risultante dalla sua ultima dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui l’interessato conviva con il coniuge e/o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dichiarati da ogni componente il nucleo familiare, unitamente, all’istante, il cui totale complessivo non deve oltrepassare la soglia di Euro 11.734,93. 
L'attuale limite reddituale del nucleo familiare a breve sarà maggiorato ed ammonterà ad € 12.838,01 e sarà operativo dalla futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Giugno 2023).

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si considerano anche i redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva.
Nei processi che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelli in cui vi è conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare, il reddito rilevante sarà costituito esclusivamente solo da quello prodotto dall'interessato (esempio tipico sono i procedimenti di separazione e divorzio).
Nell’ambito penale, invece, il limite di reddito è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Il limite di reddito di Euro 11.734,93 viene adeguato ogni due anni con Decreto Ministeriale in base all'indice ISTAT.
L'attuale limite reddituale sarà maggiorato ed ammonterà ad € 12.838,01 e sarà operativo dalla futura pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Giugno 2023).

Per beneficiare del patrocinio, il richiedente dovrà presentare (personalmente o tramite il proprio difensore ovvero inviando raccomandata con ricevuta di ritorno) apposita "istanza di ammissione" al Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale competente per il processo.
All’istanza andrà allegato in copia la seguente documentazione:
  • autocertificazione dei redditi;
  • fotocopia fronte/retro del documento di identità;
  • fotocopia fronte/retro del codice fiscale;
  • fotocopia dell’eventuale ultima dichiarazione dei redditi presentata laddove siano stati prodotti e dichiarati;
  • fotocopia di eventuali atti giuridici documentazione a sostegno della richiesta che nel nostro caso riguarda i Verbali della Commissione Medica d’Invalidità;
  • autocertificazione dello Stato di Famiglia ed eventuale autocertificazione attestante il reddito dei componenti familiari maggiorenni.
Da questa sezione potrete scaricare i seguenti moduli:

 
  1. ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCININIO A SPESE DELLO STATO, IN MATERIA CIVILE (formato pdf e world);
  2. AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO (formato pdf e world).
QUALORA LA VERIFICA DEI REQUISITI NECESSARI AD OTTENERE ASSISTENZA LEGALE A SPESE DELLO STATO RISULTASSE SFAVOREVOLE, IL NS. STUDIO SARÀ, COMUNQUE, DISPONIBILE IN RELAZIONE AL CASO ED ALLA SITUAZIONE DI EVENTUALE DISAGIO ECONOMICO, A VALUTARE LA QUESTIONE RISERVANDOSI  DI ASSUMERE L'INCARICO APPLICANDO LE TARIFFE MINIME DETERMINATE DAI PARAMETRI PROFESSIONALI, D.M. N.155/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

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