PENSIONE D’INABILITA’ CIVILE
PENSIONE D’INABILITA’ CIVILE
Legge n.118/1971, art. 12
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l118_71.html
Percentuale per il suo riconoscimento 100%
L’art. 12 della Legge n.118/1971 ha stabilito i requisiti per accedere alla pensione d’inabilità civile che spetta: “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici”.
“La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte”.
Requisiti:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi di età;
- essere cittadino italiano o comunitario residente in Italia, ovvero essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per il lungo periodo; spetta, altresì, ai minori che risultino iscritti nella carta o permesso di soggiorno;
- avere accertata una invalidità civile del 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.532,10, ai sensi dell’art.10 5°cc, L. n.99/2013 http://www.handylex.org/stato/l090813.shtml (in via amministrativa, in via giudiziaria, diversamente, l’orientamento attuale tiene conto anche del reddito del coniuge che farà cumulo con il reddito del richiedente). Sul punto vedere le sentenze 5449/2016 che richiama la n. 6262/2014;
- la pensione d’inabilità civile è compatibile con un’attività lavorativa confacente alle condizioni fisiche dell’invalido purché non si superino i limiti di reddito richiesti dalla legge;
- l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
- la pensione d’inabilità civile cessa di essere erogata al compimento del 65° anno di età e 7 mesi dal momento che viene trasformata in assegno sociale laddove sussistano i richiesti requisiti per quest’ultimo;
- la pensione d’inabilità civile è compatibile e cumulabile con tutte le altre prestazioni pensionistiche derivanti da causa diversa ed erogabili da altri Enti Previdenziali (INAIL, etc.); la provvidenza economica è riconosciuta integralmente anche nel caso in cui il soggetto invalido sia ricoverato presso un Istituto Pubblico a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico (Legge n. 33/1980, art. 14 septies http://www.handylex.org/stato/l290280.shtml );
- la pensione d’inabilità civile è compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento.