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L’INPS non può recuperare o trattenere somme dall’assegno d’invalidità civile se manca il dolo del pensionato

01/05/2023

L’INPS non può recuperare o trattenere somme dall’assegno d’invalidità civile se manca il dolo del pensionatoRingraziamo ancora una volta il nostro valente e qualificato collega di studio: Avv. Erasmo Tarantino per averci fornito una recente sentenza, passata in giudicato, resa dal Tribunale di Palermo n. 3896/2019, ed ulteriormente ribadita dalla sentenza n.361/2023 del Tribunale di Palermo in materia di indebito assistenziale.
La fattispecie in esame trae origine dal seguente caso.
"Con ricorso depositato in data 7/06/2018, XXXXXXXXXXXX ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale l'I.N.P.S., al fine di ottenere l'accertamento della illegittimita' delle note del 18 e 19 Ottobre 2017, con le quali l'I.N.P.S. le aveva comunicato il ricalcolo dell'assegno mensile di assistenza n° XXXXXXX INV CIV, poi trasformato in assegno sociale al compimento del 65° anno di età, e le aveva richiesto la restituzione di Euro 19.499,92 a titolo di differenze pensionistiche non dovute".
"La ricorrente ha dedotto l'insussistenza  della  pretesa  creditoria,  per  il  periodo  compreso  tra il 9/11/2009 ed  il 30/11/2017, attesa l'applicabilità dell'art. 52 L. n° 88/89".
"La pretesa creditoria dell'Inps è illegitttima atteso che l'Ente non poteva ripetere le differenze di ratei corrisposte anteriormente alla notifica del suddetto provvedimento, non sussistendo alcun dolo dell'interessata, che, aveva inviato ritualmente la comunicazione dei redditi (mod. RED) all'INPS per gli anni dal 2008 al 2010 e presentato all'Agenzia delle Entrate i modelli 730 per gli anni successivi, consentendo all'Istituto di prenderne visione attraverso i canali telematici, ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 35 del D.L. n° 207/2008 conv. con mod. in L. 14/2009 e ulteriormente modificato con D.L. n° 78/2010 conv. in L. n° 122/10".
Da ciò discende per l'INPS l'obbligo di restituire gli importi eventualmente trattenuti.

Pertanto, si deduce che laddove vi sia un ricalcolo relativo a qualsiasi prestazione assistenziale o nel caso in cui la provvidenza assistenziale venga pagata erroneamente (nel caso di specie trattasi di assegno d'invalidità civile) in relazione al mutamento del reddito comunicato (RED e dichiarazione dei redditi modello 730), all'Ente Previdenziale, da parte del beneficiario-pensionato ed in mancanza di dolo dello stesso, l'Istituto non può richiedere o trattenere dalla pensione alcuna somma; eventualmente gli importi incassati illegittimamente dall'Inps devono essere restituiti al titolare della pensione.

Tribunale di Palermo, sentenza n.3896/2019


 

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