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Per il Tribunale di Palermo l’Inps non può applicare la compensazione con le diverse prestazioni degli invalidi civili

24/10/2021

Ringraziamo ancora una volta il nostro valente e qualificato collega di studio: Avv. Erasmo Tarantino per averci fornito una recente sentenza resa dal Tribunale di Palermo n. 2888/2020, in materia di indebito assistenziale.
La fattispecie in esame trae origine dal seguente caso.
"Con ricorso depositato il 04/01/2019 la parte ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità della compensazione effettuata dall'INPS per € 8.900,90, comunicatole dall'INPS il 30/08/2018.
Pacifico in punta di fatto, che il ricorrente goda di una pensione di inabilità con decorrenza aprile 2016, ed è altrettanto pacifico cha ha percepito a titolo di assegno mensile di assistenza delle somme indebite per motivi reddituali nel periodo tra febbraio 2011 e dicembre 2014 per un totale di € 11.223,54, né il ricorrente ha contestato in alcun modo l'esistenza del debito a suo carico, limitandosi a censurare le modalità con le quali l'INPS ha deciso di recuperare l'indebito, in particolare lamentando l'illegitimità della compensazione sugli arretrati della pensione d'inabilità ritenendo credito impignorabile e la compensazione operata dall'ente contraria all'art. 1246 n.3 c.c.;
osservato che l'indebito recuperato dall'INPS mediante la compensazione ha per oggetto somme corrisposte a diverso titolo di assegno mensile di assistenza e la reciproca relazione di debito-credito trae origine da rapporti diversi (il debito deriva dall'assegno d'invalidità civile mentre il credito è rappresentato dalla pensione d'inabilità civile);
ritenuto che nel caso di specie non può essere applicata la disciplina della compensazione impropria;
rilevato che deve essere dichiarata la dedotta impignorabilità del trattamento pensionistico goduto dal ricorrente, vigend il divieto di cui all'art. 1246 n3 c.c.;
considerato che illegittima, allora deve reputarsi la compensazione operata dall'Istituto, il ricorso deve essere accolto".

Pertanto, l'INPS non può applicare la cosiddetta compensazione impropria fra crediti che hanno rapporti diversi (il debito deriva dall'assegno d'invalidità civile mentre il credito è rappresentato dalla pensione d'inabilità civile);
D’altra parte anche Cass. n° 30220/2019 ha escluso l’identità del titolo e quindi l’operatività della compensazione impropria, persino tra prestazioni assistenziali come l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, avendo le medesime diversità di presupposti.

Tribunale di Palermo, sentenza n. 2888/2020

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