Quando l’INPS può chiedere la restituzione dei ratei di pensione ed invalidità civile
18/03/2019
Il caso trae origine dalla richiesta dell'INPS della ripetizione dei ratei relativi alla pensione d'invalidità civile avendo accertato il venir meno del requisito reddituale nei confronti del soggetto titolare della provvidenza economica assistenziale.
Sul punto la Cassazione con sentenza n. 28771/2018 ha circoscritto l'ambito di operatività dell'indebito assistenziale.
Nel caso d'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che il ricevente si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Inoltre, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Da ciò discende che l'INPS, mediante il provvedimento amministrativo di revoca, può chiedere sia i ratei di pensione ed invalidità civile, sia quelli attinenti le altre prestazioni assistenziali, soltanto dal momento in cui accerti alternativamente l'insussitenza del requisito: legale, sanitario ovvero economico, della relativa provvidenza economica.
In caso di dolo del ricevente del beneficio assistenziale, l'indebito potrà essere fatto valere, dall'Ente erogatore, anche per i pregressi ratei pensionistici percepiti senza titolo alcuno.
Cassazione, sentenza n. 28771/2018
Sul punto la Cassazione con sentenza n. 28771/2018 ha circoscritto l'ambito di operatività dell'indebito assistenziale.
Nel caso d'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che il ricevente si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Inoltre, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Da ciò discende che l'INPS, mediante il provvedimento amministrativo di revoca, può chiedere sia i ratei di pensione ed invalidità civile, sia quelli attinenti le altre prestazioni assistenziali, soltanto dal momento in cui accerti alternativamente l'insussitenza del requisito: legale, sanitario ovvero economico, della relativa provvidenza economica.
In caso di dolo del ricevente del beneficio assistenziale, l'indebito potrà essere fatto valere, dall'Ente erogatore, anche per i pregressi ratei pensionistici percepiti senza titolo alcuno.
Cassazione, sentenza n. 28771/2018