Se viene negata l’invalidità civile per mancanza dei requisiti economici, occorre presentare una nuova domanda amministrativa.
18/09/2021
Se viene negata l'invalidità civile per mancanza dei requisiti economici, occorre presentare una nuova domanda amministrativa e non presentare la domanda di riesame poichè la medesima non ha alcuna valore.
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23359/2021.
La fattispecie in esame è la seguente: " la parte privata presentava domanda per il riconoscimento del beneficio economico dell'assegno mensile dì assistenza, in data 29.8.2007.
Accertato il requisito sanitario, l'istanza era, tuttavia, respinta dall'INPS, per «superamento del limite di reddito»;
in data 27.4.2017, l'interessato presentava all'INPS «istanza di riesame dell'originaria domanda amministrativa» poiché, dal 2014, variava la situazione reddituale e risultava integrato (anche) il requisito economico;
la Corte di appello ha riconosciuto il diritto alla prestazione dal 2014, cioè dal momento in cui tutti gli elementi costitutivi, rispetto alla domanda del 2007, erano venuti ad esistenza.
La domanda presentata nel 2017 non può essere una richiesta di «riesame» di quella proposta nel 2007, trattandosi di istituto («il riesame») ignoto all'ordinamento di riferimento che, a decorrere dall'1.1.2005, consente solo all'interessato la proposizione di una domanda giudiziale «[...] entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione [...] del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Trattandosi, dunque, di una nuova domanda volta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge nr. 118 del 1971, il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione".
Da ciò discende che: se viene negata l'invalidità civile per mancanza dei requisiti economici, occorre presentare una nuova domanda amministrativa e non presentare la domanda di riesame poichè la medesima non ha alcuna valore.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23359/2021
Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 23359/2021.
La fattispecie in esame è la seguente: " la parte privata presentava domanda per il riconoscimento del beneficio economico dell'assegno mensile dì assistenza, in data 29.8.2007.
Accertato il requisito sanitario, l'istanza era, tuttavia, respinta dall'INPS, per «superamento del limite di reddito»;
in data 27.4.2017, l'interessato presentava all'INPS «istanza di riesame dell'originaria domanda amministrativa» poiché, dal 2014, variava la situazione reddituale e risultava integrato (anche) il requisito economico;
la Corte di appello ha riconosciuto il diritto alla prestazione dal 2014, cioè dal momento in cui tutti gli elementi costitutivi, rispetto alla domanda del 2007, erano venuti ad esistenza.
La domanda presentata nel 2017 non può essere una richiesta di «riesame» di quella proposta nel 2007, trattandosi di istituto («il riesame») ignoto all'ordinamento di riferimento che, a decorrere dall'1.1.2005, consente solo all'interessato la proposizione di una domanda giudiziale «[...] entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione [...] del provvedimento emanato in sede amministrativa.
Trattandosi, dunque, di una nuova domanda volta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge nr. 118 del 1971, il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione".
Da ciò discende che: se viene negata l'invalidità civile per mancanza dei requisiti economici, occorre presentare una nuova domanda amministrativa e non presentare la domanda di riesame poichè la medesima non ha alcuna valore.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23359/2021