Pensione ordinaria d’inabilità / invalidità lavorativa
Pensione ordinaria d'inabilità / invalidità lavorativa
Legge n.222/1984, Art. 2
http://net.cisl.it/~cisluniversita.lecce/FOV3-00080050/FOV3-00064C44/FOV3-000805C1/LEGGE%2012%20giugno%201984,%20n.%20222.pdf?Plugin=Box
La pensione ordinaria d’inabilità lavorativa è una prestazione economica previdenziale legata alla situazione contributiva ed alla assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa.
Possono beneficiare della pensione ordinaria d’inabilità i soggetti di cui all’art. 2, Legge n. 222/1984:
“si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicuratore il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;
b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.
Ove l'inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa”.
Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/95 ha esteso la pensione d'inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/84 anche al PUBBLICO IMPIEGO. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa
Requisiti per il riconoscimento della pensione ordinaria d’inabilità:
- spetta a qualunque età del lavoratore;
- è riconosciuta ai lavoratori: dipendenti, autonomi e parasubordinati purchè iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (esempio: INPS o Casse Previdenziali dei Lavoratori Autonomi, etc.);
- assoluta e permanente incapacità (sia fisica, sia psichica) a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata dai medici INPS la quale è rivedibile dall’Ente in qualsiasi momento;
- almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio che precede la domanda di pensione;
- il rateo di pensione ordinaria d’inabilità viene determinato sulla base dell’effettiva contribuzione versata. Il sistema di calcolo, in precedenza retributivo, risulta essere contributivo per i soggetti che abbiano iniziato un’attività lavorativa dopo il 31.12.1995;
- la pensione ordinaria d’inabilità non risulta essere cumulabile: sia con le provvidenze economiche per gli invalidi civili, sia con la rendita vitalizia liquidata dall’INAIL quando scaturisce dallo stesso evento invalidante, sia con il trattamento di disoccupazione o altra prestazione sostitutiva o integrativa della retribuzione;
- la pensione ordinaria d’inabilità non risulta essere compatibile con qualunque attività lavorativa;
- la pensione ordinaria d’inabilità risulta essere reversibile agli eredi;
- il soggetto beneficiario della pensione ordinaria d’inabilità che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, può richiedere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa; tale assegno non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione (art. 5, Legge n.222/1984).
Pagina INPS
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5741