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Autismo: Legge del 18 Agosto n.134/2015 – Legge n.104/92

 
Autismo:  Legge del 18 Agosto n.134/2015 – Legge n.104/92
AUTISMO  
Legge del 18 Agosto n.134/2015
Legge n.104/92


L.n. 134/2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/28/15G00139/sg
L.n. 104/92    http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
 
L’autismo è una grave disabilità sociale cronica che tende ad evolversi nel tempo. I soggetti autistici presentano problemi: relazionali, di comunicazione e comportamenti ripetitivi. Questa grave disabilità tende a manifestarsi già nei primi anni di vita del soggetto e lo accompagnerà per tutto l’arco della sua esistenza.
Art. 1 della Legge n. 134/2015: “la presente legge, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico”.
Art. 2 della Legge n.134/2015: l'Istituto superiore di sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali”.
L’art.3 della Legge n.134/2015 individua nelle Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i soggetti che si dovranno fare carico delle prestazioni in favore dei soggetti affetti da sindrome autistica, patologia in cui i soggetti summenzionati dovranno: “provvedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza LEA, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili”.
Gli articoli 4,5 e 6 attengono rispettivamente: all’aggiornamento triennale delle linee di indirizzo del Ministero della Salute; alla promozione e sviluppo di progetti di ricerca e delle buone pratiche terapeutiche ed educative ed infine ogni amministrazione interessata dovrà provvedere utilizzando proprie risorse.

Messaggio INPS n.5544 del 23 Giugno 2014,
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%205544%20del%2023-06-2014.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
 
“La diagnosi di autismo è basata su parametri di tipo comportamentale ed è necessario che venga effettuata da strutture specializzate e accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in riferimento a situazioni di osservazione standardizzate e adottando scale di valutazione opportunamente elaborate per il comportamento autistico secondo protocolli raccomandati dalle Linee Guida accreditate. Al termine del suddetto percorso diagnostico e al fine di evitare ripetuti disagi al minore affetto e alla sua famiglia, la Commissione Medica Superiore ritiene che si debba evitare la previsione di rivedibilità, sia in tema di invalidità civile che di handicap, entro il compimento del 18esimo anno di età, ad eccezione dei casi in cui le strutture di riferimento attestino disturbo dello spettro autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale lieve o assente”.
 
INPS: Linee guida valutazione su atti del disturbo autistico del 2 Aprile 2015 ad integrazione della comunicazione tecnico-scientifica del 2 Marzo 2015 (integrazione è sul desktop)
  1. In considerazione della peculiarità del disturbo autistico che è una sindrome comportamentale con deficit sociale che deve essere valutato da strutture specializzate e accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, si dispone che, in presenza di documentazione sanitaria probante proveniente da centri di riferimento si debba procedere ad accertamento su atti. È necessario infatti evitare inutili disagi ai minori e alle famiglie per un accertamento medico legale le cui evidenze clinico-obiettivo sarebbero comunque insufficienti in assenza di documentazione sanitaria attestante ripetute osservazioni nel tempo.
  2. la documentazione sanitaria necessaria per esprimere giudizio su atti:
  • La diagnosi della patologia deve essere formulata secondo i criteri diagnostici del DSM-IV-TR o del DSM-5 o del ICD-10 (si rimanda alla comunicazione tecnico scientifica del 02.03.2015).
  • Il percorso diagnostico deve dare atto di un’osservazione ripetuta nel tempo.
  • Nella stratificazione della gravità del disturbo si dovrà attenere particolare importanza agli strumenti che consentono una valutazione della disabilità intellettiva (Q.I. verbale e non verbale); assume, inoltre, particolare rilievo la valutazione delle capacità adattive che possono essere stimate con vari strumenti diagnostici il più usato dei quali è la Vineland Adaptive Behaviour Scale (VABS).
  • Deve essere acquisita, inoltre, la documentazione sanitaria comprovante eventuali comorbilità (ad es. epilessia).

Per ulteriori approfondimenti  SU ACCERTAMENTI E AUTISMO s'invia a:
http://www.handylex.org/gun/autismo_accertamento_circolari_indicazioni_INPS.shtml

 

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