Indennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti
Legge n. 508/1988, art.3
L’indennità speciale ai soggetti ventesimisti (ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) è prevista al solo titolo della minorazione e non richiede alcun requisito.
- La speciale indennità spetta al cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Il beneficio economico è previsto ai ciechi parziali per qualunque età.
- Non è richiesto alcun limite di reddito.
- L’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 206,59 ed è corrisposto per 12 mensilità.
- Nel caso in cui il cieco parziale fruisca dell’assegnazione di un volontario del servizio civile o di un obiettore di coscienza, l’importo dell’indennità subirà un decremento di € 93,00, mensili, art. 40-Legge n.289/2002.
- L’indennità speciale è compatibile e cumulabile sia con la pensione per i ciechi parziali-ventesimisti, sia con l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (soggetti pluriminorati).
- L’indennità speciale, invece, risulta essere incompatibile con l’indennità di frequenza per i minori. In questa determinata ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.