CIECHI PARZIALI O VENTESIMISTI, PENSIONE
Ciechi parziali o ventesimisti, pensione
Legge n.66/1962, art. 8
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/04/38279.shtml
Sono definiti ciechi parziali o ventesimisti:
- i soggetti ipovedenti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- il beneficio economico è previsto ai ciechi parziali per qualunque età (Legge n.33 del 1980) e ciò anche dopo il compimento del 65° anno di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- di possedere un reddito personale il quale per il 2016 non deve essere superiore ad € 16.532,10;
- l’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 279,47 ed è corrisposto per 13 mensilità;
- la pensione non risulta essere reversibile agli eredi;
- la pensione d’inabilità di cieco parziale è compatibile e cumulabile, fatti salvi i limiti di reddito da non superare, con altre provvidenze economiche dovute a causa d’invalidità civile;
- la pensione di inabilità di cieco parziale-ventesimista è incompatibile e non cumulabile con l’assegno sociale.
- i soggetti minori ciechi civili parziali hanno diritto alla pensione e non all’indennità di frequenza;
- la cecità parziale concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d’inabilità totale con diritto all’indennità di accompagnamento (Corte Costituzionale, sentenza n.346/1989).