Handicap – Legge del 5 Febbraio n. 104/92
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
L’art. 3 al comma 1 della Legge n.104/92 definisce lo stato di handicap:
“Soggetti aventi diritto”. – 1°comma. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Al comma 3° dell’art.3, Legge n. 104/92, troviamo invece la definizione della gravità dello stato di handicap. “GRAVITA’” 3°comma. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La Legge n. 104/92 è estesa anche a soggetti stranieri ed apolidi, infatti, il 4° comma dell’art 3 stabilisce che: “la presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.
“Soggetti aventi diritto”. – 1°comma. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Al comma 3° dell’art.3, Legge n. 104/92, troviamo invece la definizione della gravità dello stato di handicap. “GRAVITA’” 3°comma. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
La Legge n. 104/92 è estesa anche a soggetti stranieri ed apolidi, infatti, il 4° comma dell’art 3 stabilisce che: “la presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.
La finalità espressa nella Legge n.104/92 è di favorire: lo sviluppo, la condizione e l’integrazione dei soggetti che, a causa dall’accertato handicap, incontrino difficoltà nell’apprendimento, nel relazionarsi e nell’attività lavorativa ovvero siano posti in una situazione di svantaggio sociale rispetto a soggetti ritenuti normali.
ACCERTAMENTO DELLO STATO DI HANDICAP
Il predetto accertamento si svolge presso le ASL di competenza territoriale che si avvalgono di apposite Commissioni Mediche integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella specifica patologia da valutare.
Dal 2010 fa, altresì, parte della Commissione Medica un medico dell’INPS.
Il criterio valutativo dello stato di handicap adottato dalla Commissione Medica è di tipo medico-sociale e non fa riferimento ad indicazioni percentualistiche o giudizi medico-legali come avviene, invece, nell’accertamento delle minorazioni civili per il riconoscimento dell’invalidità civile e delle altre prestazioni assistenziali.
La domanda di riconoscimento di handicap deve essere presentata telematicamente nelle stesse modalità per richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali.
Ricordiamo, inoltre, che l'amministratore di sostegno, che cura gli interessi del disabile, non è legittimato alla fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992, art. 33.
Il predetto accertamento si svolge presso le ASL di competenza territoriale che si avvalgono di apposite Commissioni Mediche integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella specifica patologia da valutare.
Dal 2010 fa, altresì, parte della Commissione Medica un medico dell’INPS.
Il criterio valutativo dello stato di handicap adottato dalla Commissione Medica è di tipo medico-sociale e non fa riferimento ad indicazioni percentualistiche o giudizi medico-legali come avviene, invece, nell’accertamento delle minorazioni civili per il riconoscimento dell’invalidità civile e delle altre prestazioni assistenziali.
La domanda di riconoscimento di handicap deve essere presentata telematicamente nelle stesse modalità per richiedere l’invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali.
Ricordiamo, inoltre, che l'amministratore di sostegno, che cura gli interessi del disabile, non è legittimato alla fruizione delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992, art. 33.
Potete scaricare la guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, redatta dall'Agenzia delle Entrate ed aggiornata al Gennaio 2017 al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_persone_con_disabilit%C3%A0.pdf
Per le prestazioni - benefici – permessi ed altro visitate il sito tematico:
http://www.handylex.org/