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Legge 104/92 e visite di revisone

Legge 104/92 e visite di revisone.La legge n. 114/2014, art. 25, commi 6-bis, 7 e 8 ha sanato i disagi provocati dai ritardi che caratterizzavano le visite di revisione in merito alle pratiche d'invalidità civile ed handicap
Il comma 6-bis. ha stabilito che: "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"
Va da sè che: ai titolari dello status d'invalidità civile e le persone con handicap oltrepassata la scadenza indicata nel verbale non incorreranno in decadenza, sospensione o interruzione di tutte le provvidenze economiche e delle agevolazioni lavorative (permessi, congedi) circostanza, questa che si realizzava nella previgente normativa. Quindi, a nulla rileva di essere chiamati a visita di revisione tardivamente, per motivi imputabili all'Inps, rispetto alla data contenuta nel verbale di visita originario, atteso che non si perdono i diritti ed i benefici già acquisiti.
Le nuove convocazioni relative alla visita di revisione saranno comunicate dall'INPS e non dall'Azienda Sanitaria Locale o dal Comune di appartenenza.


 

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