Indennizzo da prelievi e trasfusioni di sangue e vaccinazioni obbligatorie
INDENNIZZO DA PRELIEVI E TRASFUSIONE DI SANGUE E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
LEGGE N. 210 DEL 25 FEBBRAIO 1992
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1556_allegato.pdf
LEGGE N.229 DEL 29 OTTOBRE 2005
http://www.camera.it/parlam/leggi/05229l.htm
Legge n.210/1992, art. 1, SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI
“1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie”.
In un primo momento, l’indennizzo, previsto dalla L.210/1992, esclusivamente per le vaccinazioni obbligatorie è stato, altresì, esteso anche per le vaccinazioni non obbligatorie (morbillo, parotite e rosolia) per politiche preventive in campo medico suggerite dalle Autorità Sanitarie. Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 107/2012, stabilendo che: “in un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati”.
L’indennizzo è un assegno non reversibile erogato per quindici anni, è soggetto ad annuale rivalutazione e risulta essere cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito (art. 2, L. 210/1992).
La Legge n. 229/2005 ha previsto un ulteriore indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie i quali risultano essere già beneficiari dell'indennizzo di cui alla Legge n.210/1992.
ART.1 Legge n.229/2005: “tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”.
“In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato”.
“Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro”.
“L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT”.
Termini ed iter di presentazione della richiesta d'indennizzo
La presentazione della domanda di richiesta indennizzo deve avvenire entro e non oltre 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali, mentre nei casi di contrazione d’infezione HIV il termine previsto è di 10 anni.
In tutti questi casi i termini perentori di 3 e 10 anni decorrono nel momento in cui la patologia risulta essere permanente generando un danno irreversibile, non decorrono dalla mera scoperta.
La richiesta d’indennizzo si presenta con istanza all’A.S.L. di residenza territoriale, allegando tutta la documentazione del caso specifico. In seguito l’A.S.L. trasmette la domanda alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), la quale convoca a visita l'istante, verifica la documentazione medico-sanitaria, valuta l’esistenza di un nesso causale fra la patologia riportata e la trasfusione ed infine stila apposito verbale. Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera verrà portato a conoscenza dell’istante mediante notifica. Se l’esito, contenuto nel verbale, dovesse risultare sfavorevole al riconoscimento dell’indennizzo, il danneggiato ha trenta giorni di tempo dalla notifica del verbale per proporre, in via amministrativa, ricorso al Ministero della Salute.
Se anche in sede amministrativa il ricorso non dovesse essere accolto dal Ministero della Salute, il danneggiato entro e non oltre 1 anno dalla notifica del rigetto della domanda d’indennizzo potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la cui competenza specifica a decidere è attribuita al Giudice del Lavoro; nel caso in cui il Ministero della Salute entro 4 mesi, dalla ricezione del ricorso, non inviasse alcuna comunicazione all’istante, lo stesso potrà rivolgersi al Giudice del Lavoro sempre entro e non oltre 1 anno dalla mancata comunicazione (art. 5 Legge n.210/1992).
Il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatori oltre all’indennizzo può chiedere anche il risarcimento del danno.
Nell’ipotesi di richiesta del danno occorrerà dimostrare la responsabilità colposa o dolosa dell’Autorità Sanitaria facendo ricorso alle vie giudiziali.
Per ulteriori informazioni e per le presentazioni delle relative domande cliccate il seguente link del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=921&area=indennizzo&menu=vuoto