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Le nuove visite di revisione alla luce della L.114/2014 e della Circolare INPS n.10/2015

Le nuove visite di revisione alla luce della L.114/2014 e della Circolare INPS n.10/2015

Con la L.n.114/2014 s'introducono delle semplificazioni in merito alle procedure di accertamento delle revisioni delle minorazioni a sua volta recepite dall'INPS con la Circolare n.10 del 23.01.2015 la quale stabilisce i criteri operativi e gli ambiti applicativi della precitata legge. 
Le principali novità sono le seguenti:
  1. i titolari dello status d'invalidità civile e le persone con handicap con il verbale scaduto nelle more di essere sottoposti a visita di revisione per verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto, mantengono la posizione originaria con tutti i benefici di qualsiasi natura economica senza incorrere in decadenza e sospensione di tutte le prestazioni, circostanza, questa che si realizzava nella previgente normativa. Quindi, a nulla rileva di essere chiamati a visita di revisione tardivamente, per motivi imputabili all'Inps, rispetto alla data contenuta nel verbale di visita originario, atteso che non si perdono i diritti ed i benefici già acquisiti (articolo 25 comma 6 bis, L.n.114/2014, recita così: "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)";
  2. tutte le visite di revisione si svolgeranno dalla Commissione INPS e non dalla ASL di appartenenza, di conseguenza sarà lo stesso Ente Previdenziale a dover effettuare le convocazioni per la rivedibilità delle menomazioni civili e disabilità.
Inoltre, fra le visite di revisione rientreranno anche i controlli contro i falsi invalidi, campagna  questa promossa dall'INPS per arginare l'illiceità di un fenomemo dal passato dilagante. 
  
Le nuove visite di revisione alla luce della L.114/2014 e della Circolare INPS n.10/2015

Per i minori titolari dell'indennità di frequenza, l'art. 25, 5 comma, L.n.114/2014, prevede che nei 6 mesi che precedono l'accesso alla maggiore età i minori potranno inoltrare l'afferente istanza, in via amministrativa, per essere riconosciuti, provvisoriamente, invalidi maggiorenni. Resta inteso che al compimento del 18 anno di età saranno sottoposti all'accertamento di rito. La Circolare n.10/2015, per la fattispecie richiamata, tende a celerizzare la tempistica delle visite. 




Ulteriore e rilevante novità introdotta dalla Circolare INPS n. 10/2015 concerne: Le nuove visite di revisione alla luce della L.114/2014 e della Circolare INPS n.10/2015
l'attribuzione delle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni già minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione.
 "a beneficio dei minori –già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell’art. 25)– in occasione del raggiungimento della maggiore età, prevedendo la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni".
"Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni.
 Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell’Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d’età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie".

Pertanto, soltanto per i minorenni al raggiungimento della maggiore età le cui condizioni di salute non risultino essere suscettibili di miglioramento e le patologie siano stabillizzate o ingravescenti ed i relativi dati siano già in possesso delle Commissioni competenti ovvero forniti dagli stessi, non saranno soggetti ad alcuna visita di revisione (D.M. 2 agosto 2007).

Legge n. 114 dell'11.08.2014
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/18/14G00129/sg

Circolare INPS n. 10 del 23.01.2015
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2010%20del%2023-01-2015.htm
 

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