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Pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti


Pluriminorazioni o minorazioni plurivalentiSi definiscono invalidi civili pluriminorati i soggetti affetti dalla contestuale presenza di diverse minorazioni invalidanti le quali possono dare luogo a distinte prestazioni economiche se sussistenti i requisiti richiesti dalla legge. L'appartenenza ad una tipologia di invalidi non esclude la circostanza di fare parte contemporaneamente a diverse categorie d’invalidi civili. Per meglio intenderci possiamo riportare il seguente esempio: una persona ipovedente, con grave ipoacusia ed affetta da patologie psichiche, a sua volta potrà ottenere il riconoscimento dei singoli status d’invalidità: cecità, sordità e invalidità civile. Pertanto, laddove ad un soggetto fosse accertato e riconosciuto lo status d’invalidità per diverse tipologie (cecità civile, sordità civile, inabilità civile, etc.) lo stesso potrà cumulare le singole provvidenze economiche purchè in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento.                     


Il cumulo delle prestazioni, però, non opera automaticamente, difatti la legge stabilisce particolari divieti come quello di non cumulare l’indennità di frequenza con l’assegno mensile di assistenza, ovvero nel caso l’invalido fosse un minore, lo stesso non potrà cumulare l’indennità di comunicazione con l’indennità di frequenza.
Invece, avuto riguardo all’indennità di accompagnamento, nel caso di pluriminorazioni o minorazioni plurivalenti,la Legge n. 429/1991 all’art. 2 stabilisce che: “alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1° marzo 1991 spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate”.
Di conseguenza, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con le altre indennità previste per i ciechi ed i sordomuti con decorrenza dal 1°Marzo 1991.
Di fondamentale importanza va segnalata la sentenza n.346/1989 della Corte Costituzionale, la quale ha sancito il principio che la cecità parziale (c.d. minorazione plurivalente) concorre con altre minorazioni a determinare lo stato d’inabilità totale con diritto all’indennità di accompagnamento ovvero è idonea ad essere valutata ripetutamente ai fini dell’accertamento dell’indennità di accompagnamento.
 
Link alla legge n. 429/1991
 
http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/Documenti/ProblemaDellaSettimana/2009/122009/20091221/LEGGE/L_31_12_1991_N429.pdf
 

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