Sordi, indennità di comunicazione
Legge n. 508 del 21 Novembre 1988, art.4
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l508_88.html
E’ riconosciuta l’indennità di comunicazione:
- ai minori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 60 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore;
- ai maggiori degli anni 12 se l’ipoacusia sia pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore.
- L’indennità di comunicazione spetta al cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Il beneficio economico è previsto per qualunque età.
- Non è richiesto alcun limite di reddito.
- L’importo del rateo per il 2016 ammonta ad € 254,39 ed è corrisposto per 12 mensilità.
- L’indennità di comunicazione, invece, risulta essere incompatibile con l’indennità di frequenza per i minori. In questa determinata ipotesi si potrà optare per il trattamento economico più favorevole.
- L’indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con quella di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili (soggetti pluriminorati).
- L’indennità di comunicazione è compatibile e cumulabile con la pensione non reversibile ai sordomuti (art.4, Legge 508/1988).
- Dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di comunicazione, al raggiungimento del 18 anno di età, viene automaticamente riconosciuta la pensione non reversibile che spetta ai sordi maggiorenni.