Sindrome ed indennizzo da Talidomide
D.M.n.63/2009: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/11/13/009G0171/sg
Chi è affetto da sindrome di talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e micromelia, per i soggetti nati dal 1959 al 1965, i quali hanno assunto la talidomide, farmaco indicato per le nausee e per i suoi effetti sedativi. All’epoca della sua commercializzazione fu prescritto soprattutto alle donne in gravidanza.
Lo Stato ha voluto colmare questa lacuna garantendo i soggetti danneggiati a causa della sindrome da talidomide erogando loro un indennizzo che consiste in un assegno mensile vitalizio.
Per tale motivo è stata emanata la L.n. 244 di cui all’art.2, comma 363, integrata dal d.l. n.207 del 2008, a sua volta modificata e convertita con la L. n.14/2009, il cui regolamento di esecuzione è il D.M. n.163 del 2009, in cui lo Stato prevede ai soggetti affetti da sindrome da talidomene, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e micromelia e nati negli anni dal 1959 al 1965, la corresponsione di un indennizzo.
Il 2° comma dell’art. 1 del D.M. n.163/2009 stabilisce che: “l'indennizzo di cui al comma 1, di seguito denominato indennizzo per i talidomidici, consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni”.
Il 5°, 6° e 7° comma dell’art. 1 del D.M. n.163/2009 prevedono che: “l'indennizzo per i talidomidici e' corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo”.
“In caso di assenza di congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo per i soggetti talidomidici e interamente corrisposto al danneggiato”.
“In caso di morte dei congiunti di cui al comma 4, l'indennizzo e' erogato al danneggiato o, se questi e' incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato”.
E’ importante ricordare che l’istanza per la richiesta relativa all’indennizzo da sindrome da talidomide deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre il termine perentorio di 10 anni dalla entrata in vigore della legge del 24 dicembre 2007, n.244.
Per ulteriori informazioni e per le presentazioni delle relative domande cliccate il seguente link del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=ASS&idAmb=IND&idSrv=L244T&flag=P