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Al lavoratore part-time va riconosciuto il diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensili ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992

Al lavoratore part-time verticale, la cui attività lavorativa si svolge dal Lunedì al Giovedì osservando l'orario di lavoro che inizia alle 8:30 e si esaurisce alle 14:30, va, comunque,  riconosciuto il diritto di fruire dei tre giorni di permesso mensili  ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992.
A questa soluzione è pervenuta la Corte di Cassazione pronunciando la sentenza n. 4069/2018.
La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte concerne i permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, e cioè se detti permessi mensili attribuiti al soggetto che si prenda cura del disabile debbano o meno essere riproporzionati nella misura di due giorni invece di tre giorni, nell'ipotesi in cui il dipendente osservi un orario di lavoro articolato su 4 giorni alla settimana con orario 8,30-14,30, cd part-time verticale. 
Il legislatore, in dichiarata attuazione del principio di non discriminazione ed avuto riguardo ad istituti e diritti non patrimoniali tutela gli stessi da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa. 
Ciò posto, si rileva che la finalità dell'istituto disciplinato dall'ad 33 della L n 104/1992,  attiene a diritti fondamentali dell'individuo, conseguentemente il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno. 
 
Cassazione, sentenza n. 4069/2018

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