Assegno nucleo familiare (ANF) importo rivalutato per il 2017
15/03/2017
La Circolare INPS dell'8 Marzo 2017 n.55, ha rivalutato per il 2017 gli importi relativi ai beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) e per l'assegno di maternità.
1) Assegno nucleo familiare (ANF) 2017.
AI beneficiari spetterà loro la somma, nella misura intera, di € 141,30, il cui ISEE non dovrà superare € 8.555,99.
2) Assegno di maternità 2017.
AI beneficiari per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017,spetterà loro la somma complessiva di € 1.694,45 (€ 338,89 per 5 mensilità), il cui ISEE non dovrà superare € 16.954,95.
Ricordiamo che l'assegno per il nucleo familiare o ANF, il quale costituisce una prestazione previdenziale, ha la funzione di sostenere i nuclei familiari i cui redditi risultino essere inferiori a quelli stabiliti dalla legge anno per anno.
Gli aventi diritto alla erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sono:
tutti i lavoratori dipendenti, agricoli, domestici, soci lavoratori di cooperative anche di fatto;
i lavoratori iscritti alla gestione separata;
i pensionati iscritti in un fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto;
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per le occupazioni non a carattere stagionale.
La misura della prestazione economica (ANF) è quantificata in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.
Ai fini del diritto alla percezione del superiore assegno (ANF) devono essere considerati appartenenti alla famiglia, oltre il richiedente, i seguenti soggetti:
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi e non ;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
- Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
Circolare INPS dell'8 Marzo 2017 n. 55
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2008-03-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
Assegno nucleo familiare (ANF) e cumulo con analoghe provvidenze INPS
https://www.invaliditacivile.com/notizie/assegno-nucleo-familiare-si-puo-cumulare-con-analoghe-provvidenze-inps