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Assegno nucleo familiare (ANF) importo rivalutato per il 2017

15/03/2017

Assegno nucleo familiare (ANF) importo rivalutato per il 2017La Circolare INPS dell'8 Marzo 2017 n.55, ha rivalutato per il 2017 gli importi relativi ai beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) e per l'assegno di maternità.


1) Assegno nucleo familiare (ANF) 2017.
AI beneficiari spetterà loro la somma, nella misura intera, di € 141,30, il cui ISEE non dovrà superare  € 8.555,99.
 
2) Assegno di maternità 2017.
AI beneficiari per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2017 al 31.12.2017,spetterà loro la somma complessiva di € 1.694,45 (€ 338,89 per 5 mensilità), il cui ISEE non dovrà superare €  16.954,95.

Ricordiamo che l'assegno per il nucleo familiare o ANF, il quale costituisce una prestazione previdenziale, ha la funzione di sostenere i nuclei familiari i cui redditi risultino essere inferiori a quelli stabiliti dalla legge anno per anno. 
Gli aventi diritto alla erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sono:
tutti i lavoratori dipendenti, agricoli, domestici, soci lavoratori di cooperative anche di fatto;
i lavoratori iscritti alla gestione separata;
i pensionati iscritti in un fondo pensioni lavoratori dipendenti;
i titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto;
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per le occupazioni non a carattere stagionale.
La misura della prestazione economica (ANF) è quantificata in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.
Ai fini del diritto alla percezione del superiore assegno (ANF) devono essere considerati appartenenti alla famiglia, oltre il richiedente, i seguenti soggetti:
  •  il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
  •  i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi e non ;
  •  i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
  • Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  •  i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  •  i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
  •  i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;
L'ANF spetta anche ai titolari di pensione ai superstiti nel cui nucleo familiare fanno parte i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione.
Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

Circolare INPS dell'8 Marzo 2017 n. 55
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2008-03-2017.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1 

Assegno nucleo familiare (ANF) e cumulo con analoghe provvidenze INPS
https://www.invaliditacivile.com/notizie/assegno-nucleo-familiare-si-puo-cumulare-con-analoghe-provvidenze-inps

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