No formule sacramentali o presenza di segni di spunta nei moduli INPS per richiedere l’indennità di accompagnamento
11/01/2021
Ancora una volta la Cassazione con ordinanza n. 74/2020 ribadisce che: "in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, ovvero spuntare le diciture:
1) persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2) persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per questa Corte risulta essere sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
Cassazione, ordinanza n. 74/2020
1) persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2) persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per questa Corte risulta essere sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
Cassazione, ordinanza n. 74/2020