Collocamento mirato ed invalidi civili
21/03/2020
Per una tutela maggiormante garantista del diritto del lavoro e dell'avviamento professionale dei disabili è stata emanata la Legge n. 68/1999 la quale ha introdotto il collocamento mirato.
"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione, (art. 2 L. n. 68/1999)".
"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione, (art. 2 L. n. 68/1999)".
La finalità legislativa è stata duplice poichè ha valorizzato le residue capacità psicofisiche del disabile in ambito lavorativo e contestualmente ha garantito al datore di lavoro un lavoratore, invalido civile, confacente ed abile a svolgere determinate mansioni.
La legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili) si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (art. 1 commi 1 e 2, L. n. 68/1999).
Per potersi iscrivere nelle liste speciali del collocamento mirato occorre aver riconosciuta una percentuale di invalidità civile non inferiore al 46% oltre al possesso della specifica certificazione attestante le capacità residue al lavoro inoltrando telematicamente l'apposita istanza all'INPS.
Sul punto, l'Ente Previdenziale, con messaggio n. 3899/2011, chiarisce che:
per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:
· Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento.
La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica e, come già precisato nella circolare INPS n. 131/2009, non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.
· Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario di invalidità civile.
La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica, come indicato nella circolare INPS n. 131/2009, al punto 3.1.
· Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.
La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.
I richiedenti, nel corso della visita di accertamento, hanno facoltà di farsi assistere dal proprio medico di fiduca
La legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili) si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (art. 1 commi 1 e 2, L. n. 68/1999).
Per potersi iscrivere nelle liste speciali del collocamento mirato occorre aver riconosciuta una percentuale di invalidità civile non inferiore al 46% oltre al possesso della specifica certificazione attestante le capacità residue al lavoro inoltrando telematicamente l'apposita istanza all'INPS.
Sul punto, l'Ente Previdenziale, con messaggio n. 3899/2011, chiarisce che:
per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:
· Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento.
La domanda deve essere presentata all’INPS per via telematica e, come già precisato nella circolare INPS n. 131/2009, non deve essere abbinata ad un certificato medico, ma deve contenere i dati relativi al verbale di riconoscimento dello stato di invalidità, cecità o sordità, già posseduto.
· Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario di invalidità civile.
La domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica, come indicato nella circolare INPS n. 131/2009, al punto 3.1.
· Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.
La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l’impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.
I richiedenti, nel corso della visita di accertamento, hanno facoltà di farsi assistere dal proprio medico di fiduca