Criteri orientativi per la valutazione dei minori affetti dall’autismo
25/11/2018
L'INPS ha reso noto i criteri per la valutazione ed accertamento delle invalidità relative ai bambini affetti dalla sindrome dell'autismo.
L’autismo è una grave disabilità sociale cronica che tende ad evolversi nel tempo. I soggetti autistici presentano problemi: relazionali, di comunicazione e comportamenti ripetitivi. Questa grave disabilità tende a manifestarsi già nei primi anni di vita del soggetto e lo accompagnerà per tutto l’arco della sua esistenza.
Ad oggi i criteri diagnostici prevalentemente usati sono quelli del DSM-IV-TR, del DSM-5 e dell’ICD-10.
L’autismo è una grave disabilità sociale cronica che tende ad evolversi nel tempo. I soggetti autistici presentano problemi: relazionali, di comunicazione e comportamenti ripetitivi. Questa grave disabilità tende a manifestarsi già nei primi anni di vita del soggetto e lo accompagnerà per tutto l’arco della sua esistenza.
Ad oggi i criteri diagnostici prevalentemente usati sono quelli del DSM-IV-TR, del DSM-5 e dell’ICD-10.
APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
si ritiene che: -
1) il giudizio medico-legale si deve fondare sulla corretta interpretazione della documentazione clinica presentata, a maggior ragione se la stessa documenta anche i livelli di attività e partecipazione;
2) "in Letteratura si riporta come valido predittore di esito il Q.I. non verbale; in particolare, un Q.I. non verbale inferiore a 50 in età prescolare è associato con una ridotta possibilità che venga acquisito un livello funzionale di linguaggio verbale e con una scarsa possibilità di un adeguato funzionamento sociale in adolescenza o in età adulta".
"Si ritiene, pertanto, che laddove sia documentata tale condizione, l’orientamento corrispondente sia quello che comporta la concessione dell’indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di Handicap in condizione di gravità a norma dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92. Si precisa, altresì, che la presenza di un Q.I. non verbale relativamente alto (70) viene considerato dagli Autori come una condizione necessaria ma non sufficiente per una buona prognosi. Si fa presente che nel DSM-5 la disabilità intellettiva viene stimata non più con la semplice misurazione del QI, ma anche con la valutazione delle capacità adattive tramite VABS (Vineland Adaptive Behaviour Scale); la disabilità intellettiva, quindi, risulta presente anche nelle persone con autismo e QI nella norma. Si sottolinea l’importanza, al fine di evitare automatismi acritici nel giudizio medico legale, della valutazione clinica globale del minore affetto da Disturbo Autistico effettuata dai centri specializzati":
3) "ove sia pr esente una indicazione di livello di gravità secondo il DSM-5 proveniente da centri accreditati del Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene che il livello 3 comporti l’orientamento valutativo espresso al punto precedente; il livello 2 dovrebbe comportare analogo giudizio medico-legale nella maggior parte dei casi con una potenziale riserva per i minori con un recentissimo inquadramento e che potrebbero risentire favorevolmente di precoci trattamenti terapeutici; nel definire il livello di gravità è auspicabile l’uso di scale validate che valorizzino la dimensione della compromissione relazionale e della vita comunitaria di riferimento";
4) nei casi in cui la valutazione medico legale non possa errere orientata secondo i criteri summenzionati, sarà opportuno accertare la presenza di eventuali comorbilità (ad es., ritardo mentale ed epilessia) al fine di dirimere se nella fattispecie si realizzi un carico assistenziale eccezionale rispetto allo standard di un coetaneo in buona salute (cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 11239 del 7.6.1991).
Infine, si ribadisce che le previsioni di rivedibilità in minore affetto da disturbo autistico trovano ragione solo nei casi in cui le strutture di riferimento attestino un disturbo autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale (misurato in termini di QI e di capacità adattive) assente o lieve.
INPS: comunicazione tecnico scientifica per la valutazione ed accertamento delle invalidità relative ai bambini affetti dalla sindrome dell'autismo.
1) il giudizio medico-legale si deve fondare sulla corretta interpretazione della documentazione clinica presentata, a maggior ragione se la stessa documenta anche i livelli di attività e partecipazione;
2) "in Letteratura si riporta come valido predittore di esito il Q.I. non verbale; in particolare, un Q.I. non verbale inferiore a 50 in età prescolare è associato con una ridotta possibilità che venga acquisito un livello funzionale di linguaggio verbale e con una scarsa possibilità di un adeguato funzionamento sociale in adolescenza o in età adulta".
"Si ritiene, pertanto, che laddove sia documentata tale condizione, l’orientamento corrispondente sia quello che comporta la concessione dell’indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello stato di Handicap in condizione di gravità a norma dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92. Si precisa, altresì, che la presenza di un Q.I. non verbale relativamente alto (70) viene considerato dagli Autori come una condizione necessaria ma non sufficiente per una buona prognosi. Si fa presente che nel DSM-5 la disabilità intellettiva viene stimata non più con la semplice misurazione del QI, ma anche con la valutazione delle capacità adattive tramite VABS (Vineland Adaptive Behaviour Scale); la disabilità intellettiva, quindi, risulta presente anche nelle persone con autismo e QI nella norma. Si sottolinea l’importanza, al fine di evitare automatismi acritici nel giudizio medico legale, della valutazione clinica globale del minore affetto da Disturbo Autistico effettuata dai centri specializzati":
3) "ove sia pr esente una indicazione di livello di gravità secondo il DSM-5 proveniente da centri accreditati del Servizio Sanitario Nazionale, si ritiene che il livello 3 comporti l’orientamento valutativo espresso al punto precedente; il livello 2 dovrebbe comportare analogo giudizio medico-legale nella maggior parte dei casi con una potenziale riserva per i minori con un recentissimo inquadramento e che potrebbero risentire favorevolmente di precoci trattamenti terapeutici; nel definire il livello di gravità è auspicabile l’uso di scale validate che valorizzino la dimensione della compromissione relazionale e della vita comunitaria di riferimento";
4) nei casi in cui la valutazione medico legale non possa errere orientata secondo i criteri summenzionati, sarà opportuno accertare la presenza di eventuali comorbilità (ad es., ritardo mentale ed epilessia) al fine di dirimere se nella fattispecie si realizzi un carico assistenziale eccezionale rispetto allo standard di un coetaneo in buona salute (cfr. Sentenza della Corte di Cassazione n. 11239 del 7.6.1991).
Infine, si ribadisce che le previsioni di rivedibilità in minore affetto da disturbo autistico trovano ragione solo nei casi in cui le strutture di riferimento attestino un disturbo autistico di tipo lieve o borderline con ritardo mentale (misurato in termini di QI e di capacità adattive) assente o lieve.
INPS: comunicazione tecnico scientifica per la valutazione ed accertamento delle invalidità relative ai bambini affetti dalla sindrome dell'autismo.