E’ licenziato il lavoratore che usa i permessi, ex art. 33, L.104/92, per andare a mare
01/04/2019
E' licenziato il lavoratore che usa i permessi, ex art. 33, L.104/92, per andare a mare anzichè assistere il proprio familiare con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
A nostro avviso, rileva l'ulteriore aggravante dell'uso arbitrario e personale del permesso lavorativo, di cui sopra, atteso il comportamento del dipendente licenziato per aver pubblicato sui social foto della località balneare, luogo differente da quello dove avrebbe dovuto svolgersi l'assistenza familiare.
Questo univoco indirizzo giurisprudenziale emerge dalle numerose decisioni adottate dalla Cassazione nella materia che tratta l'abuso dei permessi lavorativi (art. 33. L.104/92) fruiti dai lavoratori benefici per scopi diversi, ed a volte configurando dei veri e propri illeciti (Cass. 9749/2016), da quelli di solidarietà ed assistenza sociali sottesi ai medesimi.
I Giudici di Piazza Cavour, con ordinanza n. 2743/2019, hanno ritenuto congrua la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che abusa del permesso richiesto, ai sensi dell'art. 33, della legge 104/1992, In concreto, il comportamente tenuto dal dipendente darebbe luogo alla mancata prestazione dell'assistenza alla suocera (familiare) per essere il medesimo recatosi in località diversa da quella dove si trovava l'interessata.
Cassazione, ordinanza n. 2743/2019
A nostro avviso, rileva l'ulteriore aggravante dell'uso arbitrario e personale del permesso lavorativo, di cui sopra, atteso il comportamento del dipendente licenziato per aver pubblicato sui social foto della località balneare, luogo differente da quello dove avrebbe dovuto svolgersi l'assistenza familiare.
Questo univoco indirizzo giurisprudenziale emerge dalle numerose decisioni adottate dalla Cassazione nella materia che tratta l'abuso dei permessi lavorativi (art. 33. L.104/92) fruiti dai lavoratori benefici per scopi diversi, ed a volte configurando dei veri e propri illeciti (Cass. 9749/2016), da quelli di solidarietà ed assistenza sociali sottesi ai medesimi.
I Giudici di Piazza Cavour, con ordinanza n. 2743/2019, hanno ritenuto congrua la sanzione disciplinare del licenziamento al lavoratore che abusa del permesso richiesto, ai sensi dell'art. 33, della legge 104/1992, In concreto, il comportamente tenuto dal dipendente darebbe luogo alla mancata prestazione dell'assistenza alla suocera (familiare) per essere il medesimo recatosi in località diversa da quella dove si trovava l'interessata.
Cassazione, ordinanza n. 2743/2019