E’ valida la domanda d’invalidità per l’indennità di accompagnamento per errata compilazione del certificato medico introduttivo.
18/02/2019
E' valida la domanda d'invalidità per l'indennità di accompagnamento nel caso di errore materiale del medico nella compilazione del certificato introduttivo non avendo lo stesso spuntato le caselle (biffatura di: "Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) per richiedere la predetta prestazione assistenziale.
Il superiore principio di diritto si desume da una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo che infra si espone.
Nel corso di un procedimento giudiziale per accertamento sanitario del requisito per la concessione dell'indennità di accompagnamento, l’INPS eccepisce che per detta prestazione manca la domanda amministrativa, poiché nel certificato medico presentato in relazione alla medesima non risulta essere sbarrata la casella relativa a “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, a fianco delle cui caselle nel certificato è stata sbarrata la risposta NO;
ritenuto che dalla diagnosi formulata nel certificato medico in questione del ........, e dalla documentazione medica in atti, di poco anteriore a esso e della quale nel medesimo appare riportata la diagnosi, si ricava in modo inequivoco che la “biffatura” del NO sul certificato è ascrivibile a un mero errore materiale del medico che lo ha compilato;
ritenuto, invero, che nel certificato medico in questione vengono indicate “CONZIZIONI GENERALI SCADENTI IN ECCESSIVA MAGREZZA ED IPOTONOTROFIA GENERALIZZATA” e nella diagnosi riportata nel certificato in
oggetto compaiono “OSTEOPOROSI POST MENOPAUSALE CON DEFORMITA' SEVERE IN D12 ED L3 MODERATE IN D8 D9 D10 L1 IPERCIFOSI DORSALE LIEVE SPONDILOLISTESI L5-S1 NOVEMBRE 2011 FRATTURA SEVERA DI D12 L2 L3 D11 D7 D8, omissis........” e che le patologie sono attestate nelle certificazioni ospedaliere allegate;
ritenuto che l’errore del medico che redasse il certificato depositato all’INPS è stato verosimilmente determinato dalla facies grafica del modello telematico, in cui le opzioni del SI e del NO e i relativi pallini da sbarrare risultano tanto vicini da potere trarre in inganno il redattore, anche perché seguiti dalla dicitura “Non mi esprimo”, preceduta dal pallino della relativa biffatura e seguita da un asterisco tra parentesi che può essere scambiato da un osservatore non attento per un altro pallino da sbarrare per la scelta: “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore: =SI =NO = Non mi esprimo (*)
Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: =SI =NO =Non mi esprimo (*)”;
ritenuto che il convincimento che la “biffatura” di fatto operata dal medico sia frutto di mero errore materiale trova conferma nell’esame obiettivo della Commissione Medica – che non si pronunciò sull’indennità di accompagnamento in assenza di indicazione affermativa delle condizioni predette – la quale ha certificato nel verbale di visita del in atti: “invalido con capacità di deambulazione sostanzialmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” dando atto che la visita avviene su sedia a rotelle e che la paziente deambula autonomamente per brevi tratti, diagnosticando tra l’altro grave osteoporosi e fratture vertebrali invalidanti e concedendo alla ricorrente l’handicap in situazione di gravità nella medesima seduta di cui al verbale contestato;
ritenuto, quindi, che non può ritenersi mancante la domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, che invero appariva ricompresa nella diagnosi riportata nel certificato medico in questione e che appariva anche l’unica di possibile interesse della ricorrente, di anni 79 (ultrasessantacinquenne),quanto alla domanda di invalidità;
ritenuto che la circostanza che la Commissione – che avrebbe invero dovuto invitare parte ricorrente a regolarizzare la domanda amministrativa - non ha valutato l’indennità di accompagnamento a causa dell’erronea biffatura non è preclusiva dell’ammissibilità del presente ricorso, che non ha natura impugnatoria, e che essa potrà essere valutata nella disciplina delle spese di lite.
Per i prefati motivi, il Decidente ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità avanzata dall'INPS procedendo con la prosecuzione del giudizio.
Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ordinanza del 19/09/2018
Nel corso di un procedimento giudiziale per accertamento sanitario del requisito per la concessione dell'indennità di accompagnamento, l’INPS eccepisce che per detta prestazione manca la domanda amministrativa, poiché nel certificato medico presentato in relazione alla medesima non risulta essere sbarrata la casella relativa a “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, a fianco delle cui caselle nel certificato è stata sbarrata la risposta NO;
ritenuto che dalla diagnosi formulata nel certificato medico in questione del ........, e dalla documentazione medica in atti, di poco anteriore a esso e della quale nel medesimo appare riportata la diagnosi, si ricava in modo inequivoco che la “biffatura” del NO sul certificato è ascrivibile a un mero errore materiale del medico che lo ha compilato;
ritenuto, invero, che nel certificato medico in questione vengono indicate “CONZIZIONI GENERALI SCADENTI IN ECCESSIVA MAGREZZA ED IPOTONOTROFIA GENERALIZZATA” e nella diagnosi riportata nel certificato in
oggetto compaiono “OSTEOPOROSI POST MENOPAUSALE CON DEFORMITA' SEVERE IN D12 ED L3 MODERATE IN D8 D9 D10 L1 IPERCIFOSI DORSALE LIEVE SPONDILOLISTESI L5-S1 NOVEMBRE 2011 FRATTURA SEVERA DI D12 L2 L3 D11 D7 D8, omissis........” e che le patologie sono attestate nelle certificazioni ospedaliere allegate;
ritenuto che l’errore del medico che redasse il certificato depositato all’INPS è stato verosimilmente determinato dalla facies grafica del modello telematico, in cui le opzioni del SI e del NO e i relativi pallini da sbarrare risultano tanto vicini da potere trarre in inganno il redattore, anche perché seguiti dalla dicitura “Non mi esprimo”, preceduta dal pallino della relativa biffatura e seguita da un asterisco tra parentesi che può essere scambiato da un osservatore non attento per un altro pallino da sbarrare per la scelta: “Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore: =SI =NO = Non mi esprimo (*)
Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua: =SI =NO =Non mi esprimo (*)”;
ritenuto che il convincimento che la “biffatura” di fatto operata dal medico sia frutto di mero errore materiale trova conferma nell’esame obiettivo della Commissione Medica – che non si pronunciò sull’indennità di accompagnamento in assenza di indicazione affermativa delle condizioni predette – la quale ha certificato nel verbale di visita del in atti: “invalido con capacità di deambulazione sostanzialmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” dando atto che la visita avviene su sedia a rotelle e che la paziente deambula autonomamente per brevi tratti, diagnosticando tra l’altro grave osteoporosi e fratture vertebrali invalidanti e concedendo alla ricorrente l’handicap in situazione di gravità nella medesima seduta di cui al verbale contestato;
ritenuto, quindi, che non può ritenersi mancante la domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, che invero appariva ricompresa nella diagnosi riportata nel certificato medico in questione e che appariva anche l’unica di possibile interesse della ricorrente, di anni 79 (ultrasessantacinquenne),quanto alla domanda di invalidità;
ritenuto che la circostanza che la Commissione – che avrebbe invero dovuto invitare parte ricorrente a regolarizzare la domanda amministrativa - non ha valutato l’indennità di accompagnamento a causa dell’erronea biffatura non è preclusiva dell’ammissibilità del presente ricorso, che non ha natura impugnatoria, e che essa potrà essere valutata nella disciplina delle spese di lite.
Per i prefati motivi, il Decidente ha rigettato l'eccezione d'inammissibilità avanzata dall'INPS procedendo con la prosecuzione del giudizio.
Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ordinanza del 19/09/2018