E’ valido il certificato medico introduttivo privo del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento
24/11/2019
E' valido il certificato medico introduttivo anche privo del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento.
L'INPS, con messaggio n.3883/2019, si uniforma alle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Difatti, la Suprema Corte ha risolto il contenzioso legale fra INPS ed invalidi, in favore di questi ultimi, decretandone la proponibilità della domanda giudiziale presentata nei casi:
d'incompleta compilazione della domanda amministrativa, ovvero nell'ipotesi in cui il certificato medico introduttivo manchi del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
nella circostanza in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.
Conseguentmente, l'Ente Previdenziale, "alla luce di tali pronunce il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Pertanto, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U. Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo".
INPS, circolare n. 38883/2019
Difatti, la Suprema Corte ha risolto il contenzioso legale fra INPS ed invalidi, in favore di questi ultimi, decretandone la proponibilità della domanda giudiziale presentata nei casi:
d'incompleta compilazione della domanda amministrativa, ovvero nell'ipotesi in cui il certificato medico introduttivo manchi del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;
nella circostanza in cui il segno di spunta sulla sussistenza di tali condizioni sia negativo.
Conseguentmente, l'Ente Previdenziale, "alla luce di tali pronunce il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Pertanto, fermo restando l’onere di sollevare le diverse eccezioni che integrano la mancanza dell’interesse ad agire o altre cause di inammissibilità, il funzionario difensore dell’Istituto – nel caso in cui il certificato medico introduttivo sia carente del segno di spunta sulla qualificazione sanitaria “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” o nel caso in cui il segno di spunta sia negativo – avrà cura di non sollevare l’eccezione di improponibilità per carenza di domanda amministrativa, né di formulare dissenso avverso la perizia definitiva del C.T.U. Nelle medesime fattispecie, i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento dovranno dare seguito al decreto di omologa emesso dal giudice, provvedendo al pagamento della prestazione con le modalità di decorrenza indicate nel decreto medesimo".
INPS, circolare n. 38883/2019