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Errata valutazione del consulente del Tribunale nel non cumulare la cecità parziale ai fini dell’indennità di accompagnamento

05/12/2016

Errata valutazione del consulente del Tribunale nel non cumulare la cecità parziale ai fini dell’indennità di accompagnamento
Il caso è l'ennesima vittoria dello Studio dell'Avv. Claudio La Cavera che gestisce tutti i ns. assistiti, ed è tratto dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.346/1989 recepita da una recente sentenza del Tribunale di Palermo in materia di cumulo della cecità parziale per la determinazione dell'indennità di accompagnamento, provvidenza economica riconosciuta in favore del ricorrente.
Le considerazioni medico-legali, che infra si trascrivono integralmente, inizialmente hanno escluso la cecità parziale nel novero delle patologie invalidanti, al fine d’integrare lo stato di inabilità totale, che può dar diritto alla indennità di accompagnamento.
“Nel caso in esame dobbiamo prima considerare il suo stato riconosciuto di Cieco Civile di II Categoria (i cosiddetti Ciechi Ventesimisti). Vengono considerati in questa particolare categoria pensionistica i ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio (l. 382/1970 - l. 33/1980, art. 14 septies). Essi hanno diritto a beneficiare, a qualunque età, di una pensione di invalidità e di un’indennità speciale al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall’età e dall’eventuale ricovero in istituto, un’indennità speciale (l. 508/1988 - l. 289/1990). Solo ai Ciechi assoluti (per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce -Legge 382/1970, art. 11-) però è consentito il diritto a beneficiare dell’indennità di accompagnamento. La Legge 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione di Cieco civile di II Categoria con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall' art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i dritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell' Interno fino al 1° gennaio 1992. Nel calcolo relativo alle patologie prese in esame nel caso della xxxxxxxxxxx non dobbiamo quindi considerare la sua condizione di Cieco Civile parziale. Le patologie alle quali dobbiamo attribuire una percentuale di invalidità sono:
  1. Sindrome depressiva endogena grave (2210),80%
  2. Epilessia generalizzata con crisi mensili in trattamento farmacologico continuo (2002) 46%.
Sulla base dei dati acquisiti il consulente ha ritenuto xxxxxxxxxxxxx invalido con riduzione permanente dell’abilità lavorativa pari al 93%, in atto non può essere riconosciuto il diritto a beneficiare dell’Indennità di Accompagnamento. 

Alla luce della succitata pronuncia della Consulta n. 346/1989, il percorso valutativo delle affezioni deve ritenersi inesatto e conseguentemente fuorviante nelle considerazioni conclusive che attribuiscono il periziato invalido con riduzione permanente dell’abilità lavorativa pari al 93% e, quindi non meritevole della riconosciuta indennità di accompagnamento.
Invero, nel caso specifico, ha errato il consulente del Tribunale nell'escludere la minorazione della cecità parziale dalle affezioni invalidanti, che cumulate con le altre patologie determinano nel ricorrente il riconoscimento della condizione di totale inabilità, incapace, altresì, di non essere, lo stesso, autosufficiente, cioè di non essere in grado di compiere autonomamente anche le azioni elementari dirette al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita e, pertanto, bisognevole di assistenza.

Ringraziamo l'Avv. Claudio La Cavera per averci segnalato questo importante provvedimento definitivo, rendendolo fruibile ai ns. utenti.
Sentenza Tribunale di Palermo

 

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