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Famiglie povere: indicazioni e modifiche in materia di Sostegno all’Inclusione attiva (SIA)

23/05/2017

Famiglie povere: indicazioni e modifiche in materia di Sostegno all’Inclusione attiva (SIA)L'INPS con la circolare n.86 del 12.05.2017 ha introdotto e fornito chiarimenti ed indicazioni aventi ad oggetto le modifiche contenute nel decreto del ministero del lavoro 16 marzo 2017 entrato in vigore dal 30 Aprile 2017, pubblicando il nuovo modello di domanda ed il modello SIA – com.
Le novità del predetto decreto attengono:
1) Modifiche dei requisiti di accesso.
Se il nucleo familiare è costituito anche da un soggetto non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non deve superare 900 euro mensili.
Inoltre, l'accesso al sostegno dell'inclusione attiva (SIA) non sarà preclusa dal possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un' agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.
Ricordiamo, altresì, che per ottenere il sostegno all'inclusione attiva (SIA) nessun componente il nucleo deve risultare titolare di Naspi, Asdi, altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o carta acquisti sperimentale;
Il punteggio minimo oggetto dalla valutazione multidimensionale del bisogno per l’accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti.
I soggetti non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti saranno esentati dal presentare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.
2) Modifiche relative all’importo della misura.
Il presente decreto stabilisce alle famiglie composte solamente da un genitore e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, sia attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro”.
"Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto 2017, tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA, al momento dell’entrata in vigore dello stesso Decreto, per l’intera annualità del beneficio".
3) Durata del beneficio.
Il nuovo decreto prevede la presentazione di una nuova domanda di SIA ove trascorsi almeno 6 mesi dall’ultimo beneficio percepito.
In caso di revoca del beneficio devono sempre intercorrere almeno 6 mesi tra la revoca e l’eventuale nuova richiesta.
4) Sottoscrizione del progetto personalizzato.
Il progetto personalizzato deve essere sottoscritto da tutti i componenti della famiglia beneficiaria entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.
5) Gestione delle domande respinte in applicazione dei criteri del Decreto 2016.
In virtù dei correttivi apportati dal nuovo decreto alla SIA, tutte le domande respinte saranno rielaborate d’ufficio con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017. 
"Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti sono invitati a non far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta".
6) Nuovo modello di domanda e adeguamento procedurale.
In forza del nuovo decreto il modulo di domanda per il SIA subirà il dovuto aggiornamento, lo stesso avverrà per la procedura di gestione.
7) Modello SIA –com.
"Nel corso del periodo di erogazione del beneficio, devono essere comunicate all’INPS tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA.
A tal fine, dovrà essere utilizzato l’allegato modello SIA-com (allegato 3), che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto.
Il SIA –com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto.
Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda.
La comunicazione all’INPS del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA – com, verrà utilizzata  ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000)".

INPS: circolare n.86/2017
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2086%20del%2012-05-2017.htm

Allegato N.1
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2012-05-2017_Allegato%20n%201.pdf
Allegato N.2 DOMANDA DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2012-05-2017_Allegato%20n%202.pdf
Allegato N.3 MODELLO 
 SIA – Com 
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2012-05-2017_Allegato%20n%203.pdf

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