I provvedimenti di revoca delle invalidità civili come i verbali negativi di revisione sono direttamente ricorribili in giudizio
09/02/2021
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 15710/2020, i provvedimenti di revoca delle invalidità civili come i verbali negativi di revisione sono direttamente ricorribili in giudizio.
"Ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca va considerato direttamente ricorribile, al pari di qualsiasi altro provvedimento che promani da una pubblica amministrazione; il principio non può dirsi venuto meno neanche là dove, come nel caso in esame, l'ordinamento ha previsto l'implementazione del numero di verifiche periodiche rivolte ad accertare la legittimità dell'attribuzione delle provvidenze pubbliche, a tutela dei cittadini bisognosi nonché dello Stato".
Negare la diretta impugnabilità del provvedimento di revoca, procura all'interessato, in caso di esito favorevole del nuovo procedimento ritualmente riattivato, la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto".
Pertanto, i provvedimenti di revoca delle prestazioni assistenziali delle invalidità civili relativi alla visita di revisione o di verifica possono essere direttamente ricorribili in giudizio anche al fine di non subire la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto.
Conseguentemente, gli interessati non devono presentare nuove domande per il riconoscimento delle invalidità negate con i summenzionati provvedimenti di revoca emessi dall'Istitituto Previdenziale.
Cassazione, ordinanza n. 15710/2020
"Ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca va considerato direttamente ricorribile, al pari di qualsiasi altro provvedimento che promani da una pubblica amministrazione; il principio non può dirsi venuto meno neanche là dove, come nel caso in esame, l'ordinamento ha previsto l'implementazione del numero di verifiche periodiche rivolte ad accertare la legittimità dell'attribuzione delle provvidenze pubbliche, a tutela dei cittadini bisognosi nonché dello Stato".
Negare la diretta impugnabilità del provvedimento di revoca, procura all'interessato, in caso di esito favorevole del nuovo procedimento ritualmente riattivato, la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto".
Pertanto, i provvedimenti di revoca delle prestazioni assistenziali delle invalidità civili relativi alla visita di revisione o di verifica possono essere direttamente ricorribili in giudizio anche al fine di non subire la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell'assegno e la riammissione al godimento del diritto.
Conseguentemente, gli interessati non devono presentare nuove domande per il riconoscimento delle invalidità negate con i summenzionati provvedimenti di revoca emessi dall'Istitituto Previdenziale.
Cassazione, ordinanza n. 15710/2020