Il limite di reddito per accedere alla pensione d’inabilità si calcola al netto degli oneri deducibili
La pronuncia di Cassazione n. 21529/2016, avuto riguardo al limite di reddito per accedere alla pensione d'inabilità civile (https://www.invaliditacivile.com/invalidita-civile/invalidita-civile-1/pensione-dinabilita-civile-2), stabilisce che il calcolo attiene alla base imponibile I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R.(http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-i-imposta-reddito-persone-fisiche-disposizioni-generali).
Inoltre, per l'art. 12, comma 2°, della L.n.118/1971 al reddito assoggetabile ai fini IRPEF non devono essere computati, sia gli assegni familiari, sia i redditi di abitazione.
Cassazione, sentenza n. 21529/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161025/snciv@sL0@a2016@n21529@tS.clean.pdf