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Il Ministero della Salute deve prestare la massima vigilanza per le emotrasfusioni ed emoderivati

06/10/2018


ll Ministero della Salute deve prestare la massima vigilanza per le emotrasfusioni ed emoderivati al fine di evitare il contagio con sangue infetto cagionando danni permanenti ed irreversibili a tutti i soggetti bisognosi di trasfusioni.





Lo ha affermato una recente sentenza di Cassazione               n. 20059/2016 la quale si è attenuta al pregnante indirizzo giurisprudenziale stabilito dalle pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione dalla n. 576 alla n. 584 del 2008.
Il superiore principio di diritto prevede e prescrive al Ministero della Salute di effettuare un'attenta e scrupolosa attività di vigilanza in merito ai protocolli trasfusionali o di emoderivati onde evitare l'insorgenza di patologie quali: epatite b (HBV), epatite C (HBC) e aids (HIV) dovute al contagio con il sangue infetto, a tutti coloro che si sottopongono alle somministrazioni delle predette cure ematologiche.
Il danno alla salute che discende dai summenzionati prodotti ematici ha natura extracontrattuale ed è soggetto a risarcimento il cui termine di prescrizione è fissato in 5 anni, ex art. 2947, 1°comma del cod.civ., esso decorre dal momento in cui il danneggiato ha piena consapevolezza e percezione sia della patologia, sia delle sue conseguenze pregiudizievoli ed irreversibili sulla propria integrità fisica. 
Conseguentemente, il decorso del termine richiamato per l'esercizio della tutela risarcitoria coinciderà con la proposizione della domanda in sede amministrativa, così come previsto dalla L.210/1992 per l'indennizzo da vaccinazioni, emotrasfusioni o emoderivati.
Inoltre, se la vittima da contagio ha già ricevuto l'indennizzo, ai sensi della legge di cui sopra, lo stesso sarà scomputato dal risarcimento chiesto in sede giudiziaria. E ciò perché per lo stesso evento lesivo non si possono attribuire due diverse prestazioni patrimoniali. Nel caso in cui questa circostanza si verificasse si andrebbe a configurare un ingiustificato arricchimento in favore del soggetto danneggiato. 

In calce il link della sentenza di Cassazione n. 20059/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20161007/snciv@sL0@a2016@n20059@tS.clean.pdf

     

   

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