Inabili al lavoro: assegno mensile per l’assistenza personale continuativa
20/04/2019
Legge n.222/1984, art. 5.
http://net.cisl.it/~cisluniversita.lecce/FOV3-00080050/FOV3-00064C44/FOV3-000805C1/LEGGE%2012%20giugno%201984,%20n.%20222.pdf?Plugin=Box
Il soggetto già beneficiario della pensione ordinaria d’inabilità che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere i singoli atti quotidiani della vita come: lavarsi, vestirsi, etc., necessita di un'assistenza continua, può richiedere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa di cui alla legge 222/1984, art. 5.
Requisiti e caratteristiche:
Requisiti e caratteristiche:
- essere titolari della pensione ordinaria d'inabilità lavorativa;
- non essere ricoverati presso istituti di cura o di assistenza a carico degli Enti Pubblici;
- presentare apposita istanza all'Inps corredata da idonea documentazione;
- il superiore assegno non risulta essere reversibile agli eredi;
- l’importo dell’assegno di assistenza continuativa accompagnamento per il 2016 ammonta ad € 533,22 ed è corrisposto per 12 mensilità;
- l'assegno è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall'INAIL (art. 5, comma 1, lett. b), Legge 222/84);
- la predetta prestazione previdenziale è ridotta, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa (art. 5, comma 1, lett. c), Legge 222/84).
- l'assegno viene erogato anche in caso di residenza in altro paese UE.