Inps: chiarimenti sulla decorrenza delle provvidenze economiche degli invalidi civili
03/04/2018
Con messaggio n. 1217 del 2018 l'Inps ha fornito chiarimenti ed ulteriori informazioni sulla decorrenza delle provvidenze economiche degli invalidi civili.
Le predette prestazioni, che fanno capo agli invalidi civili, sordi, ciechi, etc., come già noto, decorrono a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, in alternativa dalla diversa e successiva data indicata dalle commissioni accertatrici.
Nella realtà, può anche succerere che l’invalido presenti la domanda per il pagamento del beneficio economico (AP70) anche dopo alcuni anni dal ricevimento del verbale. Nella ipotetica fattispecie, il richiedente, per legge, non decade dal diritto di ricevere la prestazione economica legata alla sua invalidità.
Nel caso specifico, si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), conseguentemente le domande di liquidazione della superiore provvidenza potranno essere avanzate tardivamente ed entro il termine decennale che decorre dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.
L'erogazione del correlato beneficio avrà luogo sempre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.
Invece, gli interessi legali per la ritardata liquidazione della prestazione matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del modello di richiesta (AP70), completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che vi sia stato il pagamento.
Conclude il messaggio specificando che: laddove il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione dell'istanza di pagamento, l'Ente Previdenziale andrà a valutare la sussisstenza delle condizioni per sottoporre l’interessato ad una verifica sanitaria.
Nel caso in cui dalla verifica sanitaria dovesse scaturire un provvedimento di revoca della prestazione, lo stesso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell'accertata non presenza dei requisiti richiesti per legge e non intaccherà gli importi arretrati, i quali dovranno essere versati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l’ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica.
INPS, messaggio n. 1217/2018
Le predette prestazioni, che fanno capo agli invalidi civili, sordi, ciechi, etc., come già noto, decorrono a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, in alternativa dalla diversa e successiva data indicata dalle commissioni accertatrici.
Nella realtà, può anche succerere che l’invalido presenti la domanda per il pagamento del beneficio economico (AP70) anche dopo alcuni anni dal ricevimento del verbale. Nella ipotetica fattispecie, il richiedente, per legge, non decade dal diritto di ricevere la prestazione economica legata alla sua invalidità.
Nel caso specifico, si applica la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), conseguentemente le domande di liquidazione della superiore provvidenza potranno essere avanzate tardivamente ed entro il termine decennale che decorre dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.
L'erogazione del correlato beneficio avrà luogo sempre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.
Invece, gli interessi legali per la ritardata liquidazione della prestazione matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del modello di richiesta (AP70), completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che vi sia stato il pagamento.
Conclude il messaggio specificando che: laddove il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione dell'istanza di pagamento, l'Ente Previdenziale andrà a valutare la sussisstenza delle condizioni per sottoporre l’interessato ad una verifica sanitaria.
Nel caso in cui dalla verifica sanitaria dovesse scaturire un provvedimento di revoca della prestazione, lo stesso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell'accertata non presenza dei requisiti richiesti per legge e non intaccherà gli importi arretrati, i quali dovranno essere versati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l’ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica.
INPS, messaggio n. 1217/2018