INPS: tempi medi per le erogazione dei servizi richiesti dagli utenti
07/09/2020
Questo articolo nasce, dalle eccessive doglianze che ci pervengono dai nostri canali telematici e dalle rimostranze dei nostri clienti nel nostro studio legale a causa dell'inerte-silente e negligente comportamento tenuto dall'Ente di Previdenza avverso le istanze presentate dagli utenti-clienti.
Tipici esempi sono rappresentati dalla mancata convocazione a visita medica per l'accertamento sanitario delle invalidità civili, handicap, etc., presentate a Settembre 2019; mancati pagamenti di ratei pensionistici d'invalidità dopo anni di richiesta, datate ricostituzioni e riliquidazioni di posizioni pensionistiche d'invalidità civile, etc..
In questi casi, se i termini per la definizione delle vostre istanze sono ampiamente decorsi, vi suggeriamo di rivolgervi ad un avvocato, esperto e conoscitore della materia, il quale presenterà il ricorso più congeniale al vostro caso, sia nella fase amministrativa, ove ricorrano i termini, sia nella fase giudiziale al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della richiesta presentata e giacente all'INPS.
Infra si riportano i Termini adottati dall'INPS per la conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Facciamo chiarezza partendo dalla Legge n. 241/1990, la cui normativa ha più volte disciplinato la materia che stabilisce i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi.
Tipici esempi sono rappresentati dalla mancata convocazione a visita medica per l'accertamento sanitario delle invalidità civili, handicap, etc., presentate a Settembre 2019; mancati pagamenti di ratei pensionistici d'invalidità dopo anni di richiesta, datate ricostituzioni e riliquidazioni di posizioni pensionistiche d'invalidità civile, etc..
In questi casi, se i termini per la definizione delle vostre istanze sono ampiamente decorsi, vi suggeriamo di rivolgervi ad un avvocato, esperto e conoscitore della materia, il quale presenterà il ricorso più congeniale al vostro caso, sia nella fase amministrativa, ove ricorrano i termini, sia nella fase giudiziale al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della richiesta presentata e giacente all'INPS.
Infra si riportano i Termini adottati dall'INPS per la conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Facciamo chiarezza partendo dalla Legge n. 241/1990, la cui normativa ha più volte disciplinato la materia che stabilisce i termini entro i quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti con provvedimenti espressi.
Fatti salvi termini diversi, previsti da regolamenti interni alle amministrazioni o dalla legge stessa, viene indicato un termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento, stabilendo anche una specifica responsabilità in capo all’amministrazione nel caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti.
In data 2 luglio 2010, con determinazione del Presidente n. 47, l’Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti e la relativa tabella.
In data 2 luglio 2010, con determinazione del Presidente n. 47, l’Inps ha definito il proprio regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti e la relativa tabella.
In sintesi:
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
omissis commi 2 e 3.
Articolo 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, i funzionari dell’Istituto hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
omissis commi 2 e 3.
Articolo 2 (Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, i funzionari dell’Istituto hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, fatta eccezione per i procedimenti di cui al precedente art. 1, comma 2, sono stabiliti nella Tabella A) allegata al presente Regolamento.
3. Per i procedimenti di nuova introduzione, i termini saranno di volta in volta stabiliti attraverso un’integrazione alla suddetta Tabella A).
1. Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
Articolo 3 (Decorrenza dei termini)
1. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.
omissis i commi 2, 3 e 4.
5. Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
Articolo 4 (Comunicazione di avvio del procedimento e dei termini)
Qui a nostro avviso è peculiare riportare il comma 4:
Nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che avviati d’ufficio, devono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento; c) la data di presentazione della relativa istanza; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
Articolo 5 (Computo dei termini)
1. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo si computa secondo il calendario comune.
2. La durata del procedimento si calcola senza tener conto del giorno in cui lo stesso ha avuto inizio, nel caso di procedimenti d’ufficio, ovvero di quello in cui l’Istituto ha ricevuto l’istanza, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. Ai fini del calcolo della durata del procedimento, si computa invece il giorno in cui viene adottato il provvedimento finale.
3. Il termine si compie con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale previsto dalla Tabella A) al presente Regolamento.
4. Se il termine cade in giorno non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno successivo lavorativo.
5. In tutti i procedimenti in cui è d’obbligo comunicare tempestivamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata, il computo del termine si interrompe a decorrere dalla data di inoltro di detta comunicazione, e riprende a decorrere nuovamente e integralmente dalla presentazione delle osservazioni dell’istante o con il decorso del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, in difetto di osservazioni. 5 L’interruzione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale insorti a seguito di istanza di parte.
6. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l’organo competente dell’Istituto abbia adottato il provvedimento finale, anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.
7. Per gli atti soggetti a controllo amministrativo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
Articolo 6 (Sospensione del termine)
1. I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis i rimanenti commi.
Articolo 7 (Valutazioni tecniche)
1. Laddove per espressa disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Istituto nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
Articolo 8 (Scadenza del termine)
1. L’eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall’obbligo di conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all’organo competente ad adottarlo.
2. La mancata emanazione del provvedimento, nei termini previsti dalla Tabella A) al presente Regolamento, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Articolo 9 (Risarcimento danni)
1. L’Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Art. 10 di chiusura del superiore regolamento omissis
Pertanto, decorsi infruttuosamente ed ampiamente i termini dei procedimenti stabiliti nella superiore tabella, per la conclusione e definizione delle vostre istanze, presentate all'Ente Previdenziale, vi suggeriamo di rivolgervi ad un avvocato, esperto e conoscitore della materia, il quale presenterà il ricorso più congeniale al vostro caso, sia nella fase amministrativa, ove ricorrano i termini, sia nella fase giudiziale al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della richiesta trasmessa, giacente e dormiente all'INPS.
INPS: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
INPS: TABELLA dei Termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
3. Per i procedimenti di nuova introduzione, i termini saranno di volta in volta stabiliti attraverso un’integrazione alla suddetta Tabella A).
1. Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
Articolo 3 (Decorrenza dei termini)
1. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell’istanza.
omissis i commi 2, 3 e 4.
5. Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.
Articolo 4 (Comunicazione di avvio del procedimento e dei termini)
Qui a nostro avviso è peculiare riportare il comma 4:
Nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che avviati d’ufficio, devono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento; c) la data di presentazione della relativa istanza; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
Articolo 5 (Computo dei termini)
1. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo si computa secondo il calendario comune.
2. La durata del procedimento si calcola senza tener conto del giorno in cui lo stesso ha avuto inizio, nel caso di procedimenti d’ufficio, ovvero di quello in cui l’Istituto ha ricevuto l’istanza, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. Ai fini del calcolo della durata del procedimento, si computa invece il giorno in cui viene adottato il provvedimento finale.
3. Il termine si compie con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale previsto dalla Tabella A) al presente Regolamento.
4. Se il termine cade in giorno non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno successivo lavorativo.
5. In tutti i procedimenti in cui è d’obbligo comunicare tempestivamente all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata, il computo del termine si interrompe a decorrere dalla data di inoltro di detta comunicazione, e riprende a decorrere nuovamente e integralmente dalla presentazione delle osservazioni dell’istante o con il decorso del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, in difetto di osservazioni. 5 L’interruzione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale insorti a seguito di istanza di parte.
6. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l’organo competente dell’Istituto abbia adottato il provvedimento finale, anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.
7. Per gli atti soggetti a controllo amministrativo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
Articolo 6 (Sospensione del termine)
1. I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis i rimanenti commi.
Articolo 7 (Valutazioni tecniche)
1. Laddove per espressa disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Istituto nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
Articolo 8 (Scadenza del termine)
1. L’eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall’obbligo di conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all’organo competente ad adottarlo.
2. La mancata emanazione del provvedimento, nei termini previsti dalla Tabella A) al presente Regolamento, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Articolo 9 (Risarcimento danni)
1. L’Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Art. 10 di chiusura del superiore regolamento omissis
Pertanto, decorsi infruttuosamente ed ampiamente i termini dei procedimenti stabiliti nella superiore tabella, per la conclusione e definizione delle vostre istanze, presentate all'Ente Previdenziale, vi suggeriamo di rivolgervi ad un avvocato, esperto e conoscitore della materia, il quale presenterà il ricorso più congeniale al vostro caso, sia nella fase amministrativa, ove ricorrano i termini, sia nella fase giudiziale al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della richiesta trasmessa, giacente e dormiente all'INPS.
INPS: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
INPS: TABELLA dei Termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241