INPS: valutazione del linfedema in ambito previdenziale e assistenziale ed handicap
24/01/2020
L'INPS, nel 2018, ha fornito le indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale ed assistenziale.
LA VALUTAZIONE IN AMBITO PREVIDENZIALE. ATTIVITÀ CONFACENTI ALLE ATTITUDINI. ATTIVITÀ USURANTI E/O PERICOLOSE.
Nella valutazione ex art. 1 Legge 222/1984 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, valutata la menomazione funzionale dell'arto, occorre tenere in debito conto il fatto che il paziente con linfedema cronico, al fine di scongiurarne l'aggravamento e le sovrapposizioni infettive, deve attenersi, nel corso della vita quotidiana e lavorativa, a inderogabili regole profilattiche evitando: l'impegno muscolare prolungato dell'arto specie di tipo isometrico (portare pesi, spingere contro resistenza, ecc); i traumatismi compressivi sull'arto o lesivi dell'integrità cutanea (punture d'insetti, spine di piante); la prolungata esposizione al sole o a fonti di calore; l'esposizione a brusche variazioni della pressione atmosferica (voli aerei, immersioni subacquee).
Ne deriva che le attività di facchinaggio, giardinaggio, agricole, di apicoltura e allevamento bestiame, di lavanderia e stiratura, in ambienti industriali che comportano esposizione a fonti di calore, come personale di volo o con necessità di spostamenti aerei frequenti o che impongano prolungate posture in posizione semiortopnoica ( prolungata attività di scrivan ia) od eretta, devono considerarsi di regola come non confacenti alle attitudini ovvero pericolose o potenzialmente usuranti, specie allorché, per età e alta specializzazione, l'assicurato abbia un ristretto panorama di riadattabilità.
LA VALUTAZIONE IN AMBITO PREVIDENZIALE. ATTIVITÀ CONFACENTI ALLE ATTITUDINI. ATTIVITÀ USURANTI E/O PERICOLOSE.
Nella valutazione ex art. 1 Legge 222/1984 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, valutata la menomazione funzionale dell'arto, occorre tenere in debito conto il fatto che il paziente con linfedema cronico, al fine di scongiurarne l'aggravamento e le sovrapposizioni infettive, deve attenersi, nel corso della vita quotidiana e lavorativa, a inderogabili regole profilattiche evitando: l'impegno muscolare prolungato dell'arto specie di tipo isometrico (portare pesi, spingere contro resistenza, ecc); i traumatismi compressivi sull'arto o lesivi dell'integrità cutanea (punture d'insetti, spine di piante); la prolungata esposizione al sole o a fonti di calore; l'esposizione a brusche variazioni della pressione atmosferica (voli aerei, immersioni subacquee).
Ne deriva che le attività di facchinaggio, giardinaggio, agricole, di apicoltura e allevamento bestiame, di lavanderia e stiratura, in ambienti industriali che comportano esposizione a fonti di calore, come personale di volo o con necessità di spostamenti aerei frequenti o che impongano prolungate posture in posizione semiortopnoica ( prolungata attività di scrivan ia) od eretta, devono considerarsi di regola come non confacenti alle attitudini ovvero pericolose o potenzialmente usuranti, specie allorché, per età e alta specializzazione, l'assicurato abbia un ristretto panorama di riadattabilità.
LA VALUTAZIONE A FINI DI INVALIDITÀ CIVILE
La vigente tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile, non prevedendo per il linfedema cronico una specifica codifica, ne impone la valut azione su base analogica.
Le voci di rifermento analogico saranno perlopiù costituite da quelle elencate nella sezione "apparato locomotore - arto inferiore" e "apparato locomotore - arto superiore" per ciascuna articolazione funzionalmente interessata.
Le valutazioni così dedotte per ciascuna articolazione, concorrendo sulla efficienza del medesimo organo-funzione, andranno valutate nel loro complesso a mente di quanto previsto nella "Prima parte", "Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità "del D.M.. s febbraio 1992, ove si stabilisce che " ... valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato".
Va rammentato che tale apprezzamento complessivo, parametrato sulla funzionalità articolare, di regola non esaurisce la valutazione del linfedema dovendosi ulteriormente tener conto dell'incidenza dei sintomi e segni extra articolari (dolore, ipostenia, flogosi recidivanti, lesioni cutanee, ecc).
E' ovvio che, qualora la gravità del linfedema sia tale da compromettere pressoché totalmente la funzione dell'arto, si dovrà fare riferimento diretto al codice tabellare specifico per la perdita anatomica dell'arto stesso.
Tenuto conto del fatto che nell'attuale tabella di invalidità civile "il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa, che deve intendersi come capacità lavorativa generica", occorrerà sovente applicare la prevista "possibilità di variazioni in più del valore base, non superiore a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica" .
A tal fine si rinvia a quanto già dettagliato nel paragrafo per la valutazione in ambito previdenziale.
Si rammenta da ultimo che, per i casi di linfedema secondario a patologia neoplastica e comunque allorché il linfedema, primario o secondario, risulti complicato da linfangiosarcoma, occorrerà invece far riferimento ai codici tabellari espressamente previsti per la patologia neoplastica: cod. 9325: "Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole:100%"; cod. 9323 "Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%".
Le valutazioni così dedotte per ciascuna articolazione, concorrendo sulla efficienza del medesimo organo-funzione, andranno valutate nel loro complesso a mente di quanto previsto nella "Prima parte", "Modalità d'uso della nuova tabella d'invalidità "del D.M.. s febbraio 1992, ove si stabilisce che " ... valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato".
Va rammentato che tale apprezzamento complessivo, parametrato sulla funzionalità articolare, di regola non esaurisce la valutazione del linfedema dovendosi ulteriormente tener conto dell'incidenza dei sintomi e segni extra articolari (dolore, ipostenia, flogosi recidivanti, lesioni cutanee, ecc).
E' ovvio che, qualora la gravità del linfedema sia tale da compromettere pressoché totalmente la funzione dell'arto, si dovrà fare riferimento diretto al codice tabellare specifico per la perdita anatomica dell'arto stesso.
Tenuto conto del fatto che nell'attuale tabella di invalidità civile "il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa, che deve intendersi come capacità lavorativa generica", occorrerà sovente applicare la prevista "possibilità di variazioni in più del valore base, non superiore a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto e sulla capacità lavorativa specifica" .
A tal fine si rinvia a quanto già dettagliato nel paragrafo per la valutazione in ambito previdenziale.
Si rammenta da ultimo che, per i casi di linfedema secondario a patologia neoplastica e comunque allorché il linfedema, primario o secondario, risulti complicato da linfangiosarcoma, occorrerà invece far riferimento ai codici tabellari espressamente previsti per la patologia neoplastica: cod. 9325: "Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole:100%"; cod. 9323 "Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%".
LA VALUTAZIONE A FINI DI HANDICAP
Occorre premettere, in linea generale, che la valutazione della sussistenza dello stato di handicap (art. 3 , comma 1 L. 104/1992: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" ) e della sua gravità ( art. 3, comma 3: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità") deve essere espressa, nel rispetto delle citate definizioni, avendo riguardo alle finalità elencate nell'art. 1 della stessa Legge ("La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata).
Su tale presupposto si ritiene che una condizione di linfedema cronico grave che comporti sintomatologia funzionale e dolorosa persistente nonché necessità di particolari cautele nella vita quotidiana e lavorativa e di cicli frequenti di trattamento fisioterapico, fondamentali per l'arresto della progressione della malattia e per la prevenzione delle complicanze, possa configurare la situazione di handicap con connotazione di gravità.
INPS: indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale ed assistenziale