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INPS: valutazione del linfedema in ambito previdenziale e assistenziale ed handicap

24/01/2020

INPS: valutazione del linfedema in ambito previdenziale e assistenziale ed handicapL'INPS, nel 2018, ha fornito le indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale ed assistenziale.

LA VALUTAZIONE IN AMBITO PREVIDENZIALE. ATTIVITÀ CONFACENTI ALLE ATTITUDINI.  ATTIVITÀ USURANTI  E/O  PERICOLOSE.
 

Nella valutazione ex art. 1 Legge 222/1984 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini, valutata la menomazione funzionale dell'arto, occorre tenere in debito conto il fatto che il paziente con linfedema cronico, al fine di scongiurarne l'aggravamento e le sovrapposizioni infettive,  deve  attenersi,  nel corso   della   vita   quotidiana   e   lavorativa,   a   inderogabili   regole  profilattiche evitando: l'impegno muscolare prolungato dell'arto specie di  tipo  isometrico  (portare pesi, spingere contro resistenza, ecc); i traumatismi compressivi sull'arto o lesivi dell'integrità cutanea (punture d'insetti, spine di piante); la prolungata esposizione al sole o a fonti di calore; l'esposizione a  brusche variazioni della pressione  atmosferica  (voli aerei, immersioni  subacquee).
Ne deriva che le attività di facchinaggio, giardinaggio, agricole, di apicoltura e allevamento bestiame, di lavanderia e stiratura, in ambienti industriali che comportano esposizione  a fonti di calore, come personale  di volo o con necessità  di spostamenti aerei frequenti o che impongano prolungate posture in posizione semiortopnoica (  prolungata  attività  di scrivan ia)  od eretta, devono considerarsi di regola come non confacenti alle attitudini ovvero pericolose o potenzialmente usuranti, specie allorché, per età e alta specializzazione, l'assicurato abbia un ristretto  panorama  di riadattabilità.
LA  VALUTAZIONE  A  FINI  DI  INVALIDITÀ  CIVILE
 
La vigente tabella indicativa delle percentuali  di invalidità  civile, non prevedendo per il linfedema cronico una specifica codifica, ne impone la valut azione su base analogica.
Le voci di rifermento analogico saranno perlopiù  costituite  da  quelle  elencate  nella sezione "apparato  locomotore  - arto  inferiore" e "apparato  locomotore  - arto superiore"  per ciascuna  articolazione  funzionalmente interessata.
Le valutazioni così dedotte per ciascuna articolazione, concorrendo sulla efficienza  del  medesimo  organo-funzione, andranno  valutate  nel loro complesso a  mente di  quanto  previsto  nella  "Prima  parte",  "Modalità   d'uso  della nuova tabella  d'invalidità  "del D.M..  s febbraio  1992,   ove   si stabilisce  che " ... valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato".
Va rammentato che tale apprezzamento complessivo, parametrato sulla funzionalità articolare, di regola non esaurisce la valutazione del linfedema dovendosi ulteriormente tener conto dell'incidenza dei sintomi e segni  extra­ articolari  (dolore,  ipostenia,  flogosi recidivanti,  lesioni  cutanee, ecc).
E' ovvio che, qualora la gravità del linfedema sia  tale da compromettere pressoché totalmente la funzione dell'arto, si dovrà fare riferimento  diretto  al codice tabellare specifico per la perdita anatomica dell'arto   stesso.
 
Tenuto conto del fatto che nell'attuale tabella di invalidità civile "il  danno  funzionale permanente è riferito alla capacità  lavorativa, che  deve  intendersi come capacità lavorativa generica", occorrerà sovente applicare la prevista "possibilità di variazioni in più del valore base, non superiore a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi  sia anche  incidenza sulle occupazioni  confacenti  alle attitudini  del soggetto  e sulla capacità  lavorativa  specifica" .
A tal fine si rinvia a quanto già dettagliato nel paragrafo  per  la  valutazione  in ambito  previdenziale.
 
Si  rammenta  da  ultimo che,  per  i  casi  di  linfedema  secondario a patologia neoplastica e  comunque   allorché  il  linfedema,  primario   o  secondario, risulti complicato da linfangiosarcoma, occorrerà      invece far riferimento ai codici tabellari   espressamente previsti per la  patologia neoplastica: cod.  9325: "Neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole:100%"; cod. 9323 "Neoplasie  a prognosi  favorevole  con grave compromissione funzionale: 70%".

 
LA VALUTAZIONE A FINI DI HANDICAP
 
Occorre premettere, in linea generale, che la valutazione della sussistenza dello stato di handicap (art. 3 , comma 1 L. 104/1992: "è  persona handicappata  colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo  di svantaggio  sociale o di emarginazione" ) e della sua gravità ( art. 3, comma 3: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata  all'età,  in  modo  da  rendere  necessario  un  intervento  assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità") deve essere espressa, nel rispetto delle citate definizioni, avendo riguardo alle finalità  elencate nell'art.  1 della  stessa  Legge ("La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti  di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione    nella    famiglia,    nella    scuola,    nel    lavoro    e    nella     società;
b)  previene  e rimuove  le condizioni  invalidanti  che  impediscono  lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue  il  recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona  handicappata).
 
Su tale presupposto si ritiene c
he una condizione di linfedema cronico grave che comporti sintomatologia funzionale e dolorosa persistente nonché necessità di particolari cautele nella vita quotidiana e lavorativa e di cicli  frequenti di trattamento fisioterapico, fondamentali per l'arresto della progressione della malattia e per  la prevenzione  delle complicanze,  possa  configurare  la situazione di handicap con connotazione di  gravità.

INPS: indicazioni tecnico-scientifiche per la valutazione del linfedema in ambito previdenziale ed assistenziale

 

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