Invalidi civili: anticipo pensionistico APE SOCIALE
27/01/2017
Tutti gli invalidi civili in attività a cui è stata riconosciuta una riduzione della loro capacità lavorativa non inferiore al 74% d'invalidità, che abbiano maturato non meno di 30 anni di anzianità contributiva ed abbiano 63 anni di età, possono fruire dello scivolo o anticipo pensionistico cosiddetta APE SOCIALE a 63 anni anzichè accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi, guadagnando l'uscita dal mondo lavorativo con 3 anni e 7 mesi.
L'Ape sociale o social, introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017, art.1 comma 179 e seguenti, è un'indennità di natura assistenziale a totale carico dello Stato e verrà corrisposta dall'INPS.
Tale indennità è una misura sperimentale ed entrerà in vigore dal 1°Maggio del 2017 e terminerà nel Dicembre 2018. Il suo scopo è di favorire la fuoriscita dal lavoro anticipandone il pensionamento per le categorie svantaggiate o che versano in condizioni di disagio.
Beneficiari sono tutti i lavoratori del settore pubblico, settore privato, autonomi nonchè coloro iscritti nella gestione separata purchè si trovino nelle seguenti condizioni:
L'Ape sociale o social, introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017, art.1 comma 179 e seguenti, è un'indennità di natura assistenziale a totale carico dello Stato e verrà corrisposta dall'INPS.
Tale indennità è una misura sperimentale ed entrerà in vigore dal 1°Maggio del 2017 e terminerà nel Dicembre 2018. Il suo scopo è di favorire la fuoriscita dal lavoro anticipandone il pensionamento per le categorie svantaggiate o che versano in condizioni di disagio.
Beneficiari sono tutti i lavoratori del settore pubblico, settore privato, autonomi nonchè coloro iscritti nella gestione separata purchè si trovino nelle seguenti condizioni:
- gli invalidi civili con una invalidità accertata non inferiore al 74%;
- i soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
- i disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
Appartengono a quest'ultima categoria:
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
All'atto della richiesta per la superiore indennità occorre possedere i seguenti requisiti:
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
All'atto della richiesta per la superiore indennità occorre possedere i seguenti requisiti:
- non meno di 63 anni di età;
- non meno di 30 anni di anzianità contributiva.
- Invece, per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
- maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
E' importante evidenziare che la concessione dell'indennità per il pensionamento anticipato è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta ai soggetti già titolari di altro trattamento pensionistico diretto.
L'indennità sarà corrisposta mensilmente (12 mensilità annue) sino al conseguimento dell'accesso pensionistico.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione (art. 181, Legge di Bilancio 2017).
L'importo della predetta indennità è incompatibile sia con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, sia con l’assegno di disoccupazione ed anche con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 183, Legge di Bilancio 2017).
Per ottenere il beneficio connesso all'indennità occorre presentare apposita istanza all'INPS.
Legge di stabilità 2017
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
L'indennità sarà corrisposta mensilmente (12 mensilità annue) sino al conseguimento dell'accesso pensionistico.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione (art. 181, Legge di Bilancio 2017).
L'importo della predetta indennità è incompatibile sia con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, sia con l’assegno di disoccupazione ed anche con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 183, Legge di Bilancio 2017).
Per ottenere il beneficio connesso all'indennità occorre presentare apposita istanza all'INPS.
Legge di stabilità 2017
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg