Invalidi civili e congedo per cure
27/02/2017
Gli invalidi civili con accertata la riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono beneficiare di un congedo per cure pari e non oltre 30 giorni da richiedere anche in via frazionata purché sussista il collegamento fra le patologie invalidanti e la cura richiesta.
Il summenzionato periodo di congedo sarà regolarmente retribuito dal datore di lavoro il quale applicherà la stessa disciplina prevista per l'assenza per malattia in relazione al rispettivo CCNL per il settore privato.
Inoltre, i 30 gg di congedo per cure, dovute all'evento morboso invalidante, non rientrano nel periodo di comporto ovvero non si computano ai fini dell'indisponibilità per malattia.
Per il lavoratore accedere alla fruizione delle sopracitate cure occorre:
possedere un'invalidità civile superiore al 50%;
presentare, al datore di lavoro, apposita richiesta corredata dal certificato redatto da un medico facente parte del SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dal quale evincere la reale esigenza della cura connessa all'acclarata menomazione;
certificare attraverso la relativa documentazione sanitaria di essersi sottoposto alla cura richiesta anche mediante singolo attestato in caso di reiterati trattamenti terapeutici.
Il summenzionato periodo di congedo sarà regolarmente retribuito dal datore di lavoro il quale applicherà la stessa disciplina prevista per l'assenza per malattia in relazione al rispettivo CCNL per il settore privato.
Inoltre, i 30 gg di congedo per cure, dovute all'evento morboso invalidante, non rientrano nel periodo di comporto ovvero non si computano ai fini dell'indisponibilità per malattia.
Per il lavoratore accedere alla fruizione delle sopracitate cure occorre:
possedere un'invalidità civile superiore al 50%;
presentare, al datore di lavoro, apposita richiesta corredata dal certificato redatto da un medico facente parte del SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dal quale evincere la reale esigenza della cura connessa all'acclarata menomazione;
certificare attraverso la relativa documentazione sanitaria di essersi sottoposto alla cura richiesta anche mediante singolo attestato in caso di reiterati trattamenti terapeutici.
D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 7
http://www.handylex.org/stato/d180711.shtml