La Cassazione nega il risarcimento se non si prova il nesso causale fra vaccini ed autismo
18/02/2018
La Cassazione con sentenza n. 29583/2017 ha rigettato la domanda volta al riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla L. n. 210 del 1992 (indennizzo da prelievi e trasfusioni di sangue e vaccinazioni obbligatorie) in relazione alla menomazione dell'integrità psico-fisica (disturbo generalizzato dello sviluppo) subita dal figlio dal momento che ha escluso, che la sindrome autistica potesse qualificarsi come complicanza post-vaccinica.
La Suprema Corte "ha affermato che la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l'effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica".
Pertanto, nel caso esaminato si evince che l'autismo, non risulta essere accertato in base a criteri di probabilità scientifica, ed inoltre, non costituisce tantomeno una concausa, delle vaccinazioni, determinandone il nesso causale tra il trattamento vaccinale, somministrato al minore, e la sindrome autistica diagnosticatagli.
Pertanto, nel caso esaminato si evince che l'autismo, non risulta essere accertato in base a criteri di probabilità scientifica, ed inoltre, non costituisce tantomeno una concausa, delle vaccinazioni, determinandone il nesso causale tra il trattamento vaccinale, somministrato al minore, e la sindrome autistica diagnosticatagli.