Le ferie maturano anche con i permessi ex art. 33, Legge n.104/1992
14/07/2019
La Cassazione con l'ordinanza n. 14468/2018 ha ribadito l'orientamneto già espresso con la precedente ordinanza n. 14187/2017 la quale ha stabilito che le ferie maturano anche mediante la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3*, Legge n.104/1992.
Di conseguenza il lavoratore beneficiario dei permessi per assistenza ad un proprio familiare, che si trova nella condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, l.104/92, matura le proprie ferie anche utilizzando la concessione dei predetti permessi mensili retribuiti.
Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito dall'art. 36, ultimo comma della ns. Costituzione: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il ristoro, nel caso del lavoratore beneficiario dei permessi, a maggior ragione, si ritiene indispensabile e necessario a chi assiste un disabile poichè ciò si traduce in un forte dispendio di energie psico-fisiche.
Inoltre. per ragioni di coerenza con i principi indicati e di garanzia di effettività delle esigenze di protezione cui i permessi stessi sono finalizzati impongono la lettura della disposizione nei termini sopra indicati, essendo la medesima idonea ad evitare che l'aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela cui le norme sono funzionali e a scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull'utilizzo dei permessi medesimi.
Cassazione ordinanza n. 14468/2018
Cassazione ordinanza n. 14187/2017
Di conseguenza il lavoratore beneficiario dei permessi per assistenza ad un proprio familiare, che si trova nella condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, l.104/92, matura le proprie ferie anche utilizzando la concessione dei predetti permessi mensili retribuiti.
Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito dall'art. 36, ultimo comma della ns. Costituzione: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il ristoro, nel caso del lavoratore beneficiario dei permessi, a maggior ragione, si ritiene indispensabile e necessario a chi assiste un disabile poichè ciò si traduce in un forte dispendio di energie psico-fisiche.
Inoltre. per ragioni di coerenza con i principi indicati e di garanzia di effettività delle esigenze di protezione cui i permessi stessi sono finalizzati impongono la lettura della disposizione nei termini sopra indicati, essendo la medesima idonea ad evitare che l'aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela cui le norme sono funzionali e a scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull'utilizzo dei permessi medesimi.
Cassazione ordinanza n. 14468/2018
Cassazione ordinanza n. 14187/2017