Legge 104/92: i permessi si computano ai fini della maturazione delle ferie
Legge 104/92: i permessi, di cui all'art.33, comma 3°, si computano ai fini della maturazione delle ferie.
Di conseguenza il lavoratore beneficiario dei permessi per assistenza ad un proprio familiare, che si trova nella condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, l.104/92, matura le proprie ferie anche utilizzando la concessione dei predetti permessi mensili retribuiti.
Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito dall'art. 36, ultimo comma della ns. Costituzione: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il ristoro, nel caso del lavoratore beneficiario dei permessi, a maggior ragione, si ritiene indispensabile e necessario a chi assiste un disabile poichè ciò si traduce in un forte dispendio di energie psico-fisiche.
Anche la Convenzione ONU in materia di disabilità prevede: "il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità (v. in particolare il punto x del preambolo e l'art. 19, punto b, art. 23, comma 3, art. 28, comma 1 e comma 2, lett. c)".
Identiche argomentazioni sono adottate dalla Cassazione che con Ordinanza n. 14187/2017, stabilisce che ai fini della maturazione delle ferie si comupatano anche i permessi di cui alla l.104/92, all'art.33, comma 3°.
Cassazione: Ordinanza n. 14197/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170607/snciv@sL0@a2017@n14187@tO.clean.pdf
Di conseguenza il lavoratore beneficiario dei permessi per assistenza ad un proprio familiare, che si trova nella condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, l.104/92, matura le proprie ferie anche utilizzando la concessione dei predetti permessi mensili retribuiti.
Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito dall'art. 36, ultimo comma della ns. Costituzione: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".
Il ristoro, nel caso del lavoratore beneficiario dei permessi, a maggior ragione, si ritiene indispensabile e necessario a chi assiste un disabile poichè ciò si traduce in un forte dispendio di energie psico-fisiche.
Anche la Convenzione ONU in materia di disabilità prevede: "il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità (v. in particolare il punto x del preambolo e l'art. 19, punto b, art. 23, comma 3, art. 28, comma 1 e comma 2, lett. c)".
Identiche argomentazioni sono adottate dalla Cassazione che con Ordinanza n. 14187/2017, stabilisce che ai fini della maturazione delle ferie si comupatano anche i permessi di cui alla l.104/92, all'art.33, comma 3°.
Cassazione: Ordinanza n. 14197/2017
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170607/snciv@sL0@a2017@n14187@tO.clean.pdf