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L'indennità di accompagnamento non è riconosciuta se l’assistenza è generica e non attiene ad attività essenziali

L'indennità di accompagnamento è negata se l'assistenza è generica e non attiene ad attività essenziali.
Il superiore principio è stato stabilito dall'ordinanza n. 5068/2018 della Cassazione.
Per ottenere l'indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
Pertanto, per la Suprema Corte l'assistenza generica non continuata e riferita solo ad attività non essenziali ma strumentali quali: il maneggio di denaro, preparazione di farmaci, spostamenti esterni con mezzi pubblici, etc., non da diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 

Cassazione, ordinanza n.5068/2018

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