L’indennità di accompagnamento spetta anche se l’aiuto non è permanente
La Cassazione con Ordinanza n. 2600/2017 ha ribadito che l'indennità di accompagnamento spetta anche se l'aiuto del terzo non è permanente, durante l'arco della giornata, ed è volto al compimento di un singolo atto facente parte delle comuni attività del vivere quotidiano, (mangiare, bere, vestirsi, lavarsi, etc.), dell'invalido.
Di conseguenza, laddove la specifica attività quotidiana non fosse soggetta alle cure del caso la necessità di ricorrere all'assistenza risulta essere permenente e continua "anche se l'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva"
La Corte, inoltre, precisa che l'indennità di accompagnamento è una provvidenza economica atta al sostegno del nucleo familiare che si prende in carico l'invalido onde consentire allo Stato una spesa sociale più contenuta nel caso in cui il beneficiario della prestazione assistenziale fosse ricoverato in istituti di cura a spese della Pubblica Amministrazione.
Cassazione, Ordinanza n. 2600/2017
Di conseguenza, laddove la specifica attività quotidiana non fosse soggetta alle cure del caso la necessità di ricorrere all'assistenza risulta essere permenente e continua "anche se l'aiuto di terzi si manifesta periodicamente a distanza di tempo nel corso della giornata, per cui si alternano momenti di assistenza attiva a momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva"
La Corte, inoltre, precisa che l'indennità di accompagnamento è una provvidenza economica atta al sostegno del nucleo familiare che si prende in carico l'invalido onde consentire allo Stato una spesa sociale più contenuta nel caso in cui il beneficiario della prestazione assistenziale fosse ricoverato in istituti di cura a spese della Pubblica Amministrazione.
Cassazione, Ordinanza n. 2600/2017