Linee guida per la valutazione medico legale per le emoglobinopatie ai fini di handicap e invalidità civile
23/09/2018
L'INPS ha reso noto le Linee Guida per la valutazione medico legale per le emoglobinopatie ai fini di handicap e invalidità civile
"Occorre premettere che il Legislatore ha previsto specifici benefici di natura assistenziale a favore dei lavoratori affetti da "Talassemia major o drepanocitosi ovvero talassodrepanocitosi o talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea" (art. 39, comma 1 Legge 448 del 2001- art. 3, comma 131 Legge 350 del 24 dicembre 2003).
Il beneficio in argomento riguarda i lavoratori affetti, che hanno raggiunto un anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, ai quali compete un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si rimanda al messaggio INPS 5271 del 29/12/2016 per ulteriori informazioni circa le funzioni di controllo poste in capo ai medici legali dell'INPS.
E' evidente la volontà del Legislatore di assicurare un surplus di benefici, finanziato dalla fiscalità generale, a soggetti che, pur lavorando, sono provati da malattie croniche con complessi trattamenti terapeutici; d'altro canto tale impostazione è coerente con il valore tabellare tassativo (90%) attribuito al morbo di Cooley circa la perdita di capacità lavorativa nell'ambito della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Un tale percentuale, infatti, segna una prossimità valutativa alla totale inabilità che, pur avendo riguardo alle ristrette possibilità terapeutiche dell'epoca, riflette il potenziale invalidante delle emoglobinopatie.
Preso atto di tale impostazione voluta dal Legislatore e considerando il complesso Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, sopra descritto, al quale sono soggetti i pazienti affetti da Talassemia major o Drepanocitosi, nonché da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, si ritiene che agli Assistiti affetti dalle suddette patologie debba essere riconosciuta la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità (art 3 comma 3 della Legge 104/92).
Com'è noto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile, di cui al D.M. 05 febbraio 1992, dedica alle patologie in oggetto un'unica voce:
È altresì noto che tale previsione tabellare è applicabile solo nella valutazione dei cittadin i età lavorativa (18-65 anni) e pertanto non potrà essere di ausilio ai fini dell'apprezzamento della maggior parte dei casi di Morbo di Cooley che, esordendo la patologia in età infantile, richiedono l'accertamento della sussistenza di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".
Sotto tale profilo si ritiene che per i casi di Talassemia major o Drepanocitosi, ovvero di di talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, anche qualora un precoce ed efficace regime trasfusionale e ferrochelante consenta un discreto controllo della condizione di anemia ed eviti l'insorgenza della sintomatologia da emopoiesi ectopica e da eccesso di ferro, le esigenze terapeutiche connesse allo stesso regime trasfusionale, il ritmo dei controlli clinico-laboratoristici e le limitazioni all'attività fisica che i livelli emoglobinici (comunque ridotti) comportano, configurino in ogni caso il positivo riscontro di difficoltà persistenti e, di conseguenza, del diritto all'indennità di frequenza.
Analoghe considerazioni e conclusioni si impongono, per il minore, anche nel caso di trapianto midollare eseguito con successo.
A prescindere infatti dalle complicanze tardive (reazione immunitaria cronica del trapianto contro l'ospite, crescita insufficiente, insufficienza gonadica, pancitopenia), quasi sempre presenti pur se con varia gravità, costante è una aumentata suscettibilità alle infezioni che impone una limitazione alle attività fisiche e sociali.
Nei minori, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento andrà preso in considerazione nei casi non trapiantati complicati (in relazione alla natura e alla gravità delle complicazioni) e, per un tempo limitato ma comunque non inferiore ai due anni, nei casi avviati al trapianto.
In tale ultima evenienza, infatti, le terapie immunosoppressive prima del trapianto e la successiva fase di lenta acquisizione di immunocompetenza del "nuovo midollo" impongono un prolungato periodo di marcata limitazione dell'aut onom ia del bambino con necessità di assistenza "straordinaria" da parte dei familiari.
Per la valutazione nell'età adulta si ritiene che la voce tabellare sopra ricordata debba essere applicata per i casi nei quali la gestione della malattia risulti ottimale.
In presenza di complicanze, e in base alla gravità delle stesse, si dovrà considerare la possibilità che ricorra la totale inabilità e, al verificarsi dei presupposti di legge, il diritto all'indennità di accompagnamento".
Inps: Linee Guida per la valutazione medico legale per le emoglobinopatie ai fini di handicap e invalidità civile
"Occorre premettere che il Legislatore ha previsto specifici benefici di natura assistenziale a favore dei lavoratori affetti da "Talassemia major o drepanocitosi ovvero talassodrepanocitosi o talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea" (art. 39, comma 1 Legge 448 del 2001- art. 3, comma 131 Legge 350 del 24 dicembre 2003).
Il beneficio in argomento riguarda i lavoratori affetti, che hanno raggiunto un anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di età anagrafica, ai quali compete un'indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si rimanda al messaggio INPS 5271 del 29/12/2016 per ulteriori informazioni circa le funzioni di controllo poste in capo ai medici legali dell'INPS.
E' evidente la volontà del Legislatore di assicurare un surplus di benefici, finanziato dalla fiscalità generale, a soggetti che, pur lavorando, sono provati da malattie croniche con complessi trattamenti terapeutici; d'altro canto tale impostazione è coerente con il valore tabellare tassativo (90%) attribuito al morbo di Cooley circa la perdita di capacità lavorativa nell'ambito della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Un tale percentuale, infatti, segna una prossimità valutativa alla totale inabilità che, pur avendo riguardo alle ristrette possibilità terapeutiche dell'epoca, riflette il potenziale invalidante delle emoglobinopatie.
Preso atto di tale impostazione voluta dal Legislatore e considerando il complesso Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, sopra descritto, al quale sono soggetti i pazienti affetti da Talassemia major o Drepanocitosi, nonché da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, si ritiene che agli Assistiti affetti dalle suddette patologie debba essere riconosciuta la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità (art 3 comma 3 della Legge 104/92).
Com'è noto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità civile, di cui al D.M. 05 febbraio 1992, dedica alle patologie in oggetto un'unica voce:
cod. | Patologia sistemica | min | max | fisso |
9317 | MORBO DI COOLEY (THALASSEMIA MAJOR) | 90% |
È altresì noto che tale previsione tabellare è applicabile solo nella valutazione dei cittadin i età lavorativa (18-65 anni) e pertanto non potrà essere di ausilio ai fini dell'apprezzamento della maggior parte dei casi di Morbo di Cooley che, esordendo la patologia in età infantile, richiedono l'accertamento della sussistenza di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".
Sotto tale profilo si ritiene che per i casi di Talassemia major o Drepanocitosi, ovvero di di talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, anche qualora un precoce ed efficace regime trasfusionale e ferrochelante consenta un discreto controllo della condizione di anemia ed eviti l'insorgenza della sintomatologia da emopoiesi ectopica e da eccesso di ferro, le esigenze terapeutiche connesse allo stesso regime trasfusionale, il ritmo dei controlli clinico-laboratoristici e le limitazioni all'attività fisica che i livelli emoglobinici (comunque ridotti) comportano, configurino in ogni caso il positivo riscontro di difficoltà persistenti e, di conseguenza, del diritto all'indennità di frequenza.
Analoghe considerazioni e conclusioni si impongono, per il minore, anche nel caso di trapianto midollare eseguito con successo.
A prescindere infatti dalle complicanze tardive (reazione immunitaria cronica del trapianto contro l'ospite, crescita insufficiente, insufficienza gonadica, pancitopenia), quasi sempre presenti pur se con varia gravità, costante è una aumentata suscettibilità alle infezioni che impone una limitazione alle attività fisiche e sociali.
Nei minori, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento andrà preso in considerazione nei casi non trapiantati complicati (in relazione alla natura e alla gravità delle complicazioni) e, per un tempo limitato ma comunque non inferiore ai due anni, nei casi avviati al trapianto.
In tale ultima evenienza, infatti, le terapie immunosoppressive prima del trapianto e la successiva fase di lenta acquisizione di immunocompetenza del "nuovo midollo" impongono un prolungato periodo di marcata limitazione dell'aut onom ia del bambino con necessità di assistenza "straordinaria" da parte dei familiari.
Per la valutazione nell'età adulta si ritiene che la voce tabellare sopra ricordata debba essere applicata per i casi nei quali la gestione della malattia risulti ottimale.
In presenza di complicanze, e in base alla gravità delle stesse, si dovrà considerare la possibilità che ricorra la totale inabilità e, al verificarsi dei presupposti di legge, il diritto all'indennità di accompagnamento".
Inps: Linee Guida per la valutazione medico legale per le emoglobinopatie ai fini di handicap e invalidità civile