Per la Corte di Appello di Palermo, l’Ente Previdenziale non può trattenere somme sulla pensione in mancanza di dolo del pensionato
01/05/2023
Ringraziamo ancora una volta il nostro valente e qualificato collega di studio: Avv. Erasmo Tarantino per averci fornito una recente sentenza, passata in giudicato, resa dalla Corte di Appello di Palermo, n.141/2013, in materia di indebito assistenziale.
Il caso trae origine dal ricorso dell'appellato-pensionato - già percettore dall’1.1.2008 dell’assegno d'invalidità civile (poi trasformato dal 3.1.2012 in assegno sociale) e dal 1.5.2013 della pensione artigiani, integrata al trattamento minimo - contro il provvedimento dell’I.N.P.S., comunicatogli il 31.10.2005, di recupero della somma, pari ad euro 8.751,94, indebitamente corrispostagli, nel periodo compreso fra gennaio 2014 e novembre 2015, a titolo di assegno sociale e non dovutagli per effetto dei nuovi conteggi elaborati a seguito della comunicazione dei redditi dell’anno 2013.
In materia di indebito previdenziale si applica l’art.52 L.88/1989, quest'ultimo così dispone:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria …. possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
In assenza, dunque, del dolo del beneficiario è precluso all’Istituto il recupero delle somme indebitamente elargite al pensionato a causa di un errore imputabile all’Ente erogatore ovvero all’inadeguato controllo delle diverse posizioni previdenziali al quale l’Inps è periodicamente obbligato. L’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che siano già conosciuti o nella disponibilità dell’Ente previdenziale, non consente, pertanto, mai la ripetibilità delle somme (Cass. n.6437/2007).
Preme inoltre evidenziare che, con circolare del 30.11.2015, l’I.N.P.S. ha chiarito che “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto”.
Era, dunque, onere dell’I.N.P.S., nella fattispecie specificare e documentare la natura e l’ammontare degli ulteriori redditi percepiti dal pensionato, oltre le prestazioni previdenziali già in godimento (assegno sociale e pensione artigiani), destinati ad originare l’obbligo per l’appellato-pensionato di restituire la somma ingiunta con la comunicazione, oggi opposta, del 31.10.2015.
Il caso trae origine dal ricorso dell'appellato-pensionato - già percettore dall’1.1.2008 dell’assegno d'invalidità civile (poi trasformato dal 3.1.2012 in assegno sociale) e dal 1.5.2013 della pensione artigiani, integrata al trattamento minimo - contro il provvedimento dell’I.N.P.S., comunicatogli il 31.10.2005, di recupero della somma, pari ad euro 8.751,94, indebitamente corrispostagli, nel periodo compreso fra gennaio 2014 e novembre 2015, a titolo di assegno sociale e non dovutagli per effetto dei nuovi conteggi elaborati a seguito della comunicazione dei redditi dell’anno 2013.
In materia di indebito previdenziale si applica l’art.52 L.88/1989, quest'ultimo così dispone:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria …. possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
In assenza, dunque, del dolo del beneficiario è precluso all’Istituto il recupero delle somme indebitamente elargite al pensionato a causa di un errore imputabile all’Ente erogatore ovvero all’inadeguato controllo delle diverse posizioni previdenziali al quale l’Inps è periodicamente obbligato. L’omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che siano già conosciuti o nella disponibilità dell’Ente previdenziale, non consente, pertanto, mai la ripetibilità delle somme (Cass. n.6437/2007).
Preme inoltre evidenziare che, con circolare del 30.11.2015, l’I.N.P.S. ha chiarito che “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all’Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all’Istituto”.
Era, dunque, onere dell’I.N.P.S., nella fattispecie specificare e documentare la natura e l’ammontare degli ulteriori redditi percepiti dal pensionato, oltre le prestazioni previdenziali già in godimento (assegno sociale e pensione artigiani), destinati ad originare l’obbligo per l’appellato-pensionato di restituire la somma ingiunta con la comunicazione, oggi opposta, del 31.10.2015.