L’invalidità civile e la rendita INAIL non si possono cumulare per lo stesso evento invalidante.
02/08/2021
Per la Cassazione, sentenza n. 25197/2017, l'assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante e a norma del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
In sostanza, qualora l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni a carico dell'INAIL e dell'INPS sia il medesimo i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita INAIL ( Cass. 04 novembre 2016 nr. 22475; 25 maggio 2017 nr. 13187). I lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita INAIL.
In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussite se l'evento indennizzato dall'INAIL ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell'INPS (cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.5494; 09 settembre 2008 nr. 22872; 25 maggio 2017 nr. 13187) .
Da ciò deriva che che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni INPS ed INAIL o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente.
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell'INPS (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico dell'INAIL (infortunio sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni INPS ed INAIL.
Cassazione, sentenza n. 25197/2019
Da ciò deriva che che se l'evento invalidante per l'inabilità pensionabile non coincide o coincide parzialmente con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale si applica il cumulo delle prestazioni INPS ed INAIL o si applica parzialmente se l'evento coincide parzialmente.
Diverso è il caso in cui lo stesso evento invalidante risulta essere sovrapponibile sia per le prestazioni a carico dell'INPS (assegno ordinario d'invalidità, etc.,) e sia per quelle a carico dell'INAIL (infortunio sul lavoro, malattia professionale), per questa fattispecie si applica il divieto di cumulo delle prestazioni INPS ed INAIL.
Cassazione, sentenza n. 25197/2019