Nessun legame fra vaccinazione ed autismo. La Cassazione dice no al risarcimento del danno.
03/06/2018
Con la sentenza n.12542/2016 i Giudici di Piazza Cavour negano il risarcimento del danno ai sensi della L.n. 210/1992 tra l'insorgenza dell'autismo quale conseguenza della vaccinazione contro il morbillo, rosolia e parotite.
La Cassazione non ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra vaccinazione trivalente o mpr (morbillo, rosolia e parotite) e la comparsa dei disturbi dello spettro autistico nei confronti di un bambino sottopostosi alla somministrazione del vaccino mpr.
A stabilire l'esclusione del legame tra il vaccino e la manifestazione della patologia sono stati i periti d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio.
Gli elaborati peritali, nella summenzionata pronuncia di legittimità, riportavano le seguenti tesi medico-scientifiche:
"l'autismo deriva da un'interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, l'altra, tesi, invece, definisce l'autismo una patologia a carattere multifattoriale nella eziopatogenesi di tale disturbo".
In definitiva, per le risultanze degli esperti, la colpa non è imputabile all'inoculazione del vaccino mpr.
Conseguentemente, per la Cassazione, sulla scorta degli accertamenti sanitari, non esiste alcun nesso eziologico tra vaccino e la patologia autistica, tantomeno ascrivibile fra le concause che determinano la manifestazione di questa grave disabilità, pertanto, al presunto danneggiato non spetta l'indennizzo previsto dalla L. n.210/1992.
La Cassazione non ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra vaccinazione trivalente o mpr (morbillo, rosolia e parotite) e la comparsa dei disturbi dello spettro autistico nei confronti di un bambino sottopostosi alla somministrazione del vaccino mpr.
A stabilire l'esclusione del legame tra il vaccino e la manifestazione della patologia sono stati i periti d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio.
Gli elaborati peritali, nella summenzionata pronuncia di legittimità, riportavano le seguenti tesi medico-scientifiche:
"l'autismo deriva da un'interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, l'altra, tesi, invece, definisce l'autismo una patologia a carattere multifattoriale nella eziopatogenesi di tale disturbo".
In definitiva, per le risultanze degli esperti, la colpa non è imputabile all'inoculazione del vaccino mpr.
Conseguentemente, per la Cassazione, sulla scorta degli accertamenti sanitari, non esiste alcun nesso eziologico tra vaccino e la patologia autistica, tantomeno ascrivibile fra le concause che determinano la manifestazione di questa grave disabilità, pertanto, al presunto danneggiato non spetta l'indennizzo previsto dalla L. n.210/1992.