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No ad esportabilità all’estero per le prestazioni economiche degli invalidi civili

21/04/2018

No ad esportabilità all’estero per le prestazioni economiche degli invalidi civiliLe prestazioni assistenziali quali l'assegno d'invalidità civile, la pensione d'inabilita, l'indennità di accompagnamento, l'assegno sociale, etc., non possono essere corrisposte ai soggetti titolari che si trasferiscono all'estero.
Questo è quanto emerge sia dal nostro ordinamento, sia dalla disciplina comunitaria, in cui viene stabilito il principio della inesportabilità di ogni provvidenza economica assistenziale laddove il beneficiario di fatto dimori in terra straniera.
Il suesposto principio di diritto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza italiana, la quale annovera fra gli elementi costitutivi della prestanzione assistenziale l'effettività della residenza intesa come luogo di permanenza stabile il quale corrisponde all'abituale e reale abitazione.
Da ciò ne discende che il percipiente del superiore beneficio deve esclusivamente in concreto e non formalmente risiedere in Italia, salvo nei casi di permanenza prolungata da oltre 6 mesi, in un paese straniero, a causa di comprovati gravi e giustificati motivi di salute; in quest'ultimo caso la regola giuridica della non esportazione dei benefici economici assistenziali non dovrà essere applicata.
Invece, per le prestazioni a carattere previdenziale quali: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensioni ai superstiti, etc., non vige il divieto d'inesportabilità delle stesse, pertanto possono essere erogate ai relativi titolari che trasferiranno la propria residenza fuori dal territorio italico.

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