No al cumulo dei redditi del nucleo familiare per ottenere la pensione d’inabilità civile
12/11/2018
Prima della riforma avvenuta con il D.L n.76/2013, art. 10, 5° e 6° comma, convertito in Legge n.99/2013, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione d'inabilità civile, si sommava anche il reddito del coniuge del soggetto invalido assoluto. La prestazione assistenziale veniva negata se dall'eventuale cumulo il reddito complessivo oltrepassava i limiti fissati dalla vigente normativa di riferimento.
L'attuale disciplina legislativa, D.L n.76/2013, art. 10, 5° e 6° comma, convertito in Legge n.99/2013, prevede, invece, che:
5° comma. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
6° comma. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/28/13G00123/sg
Pertanto, ad oggi, si applica il superiore principio di diritto, richiamato anche dalle sentenze di Cassazione, su tutte la n.16632/2016, dal quale si evince che per il reddito da considerare quale requisito per accedere alla pensione d'inabilità civile risulta essere solo quello personale senza alcuna possibilità di cumulo con i redditi del nucleo familiare.
Sentenza di Cassazione n. 16632/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160809/snciv@sL0@a2016@n16632@tS.clean.pdf
L'attuale disciplina legislativa, D.L n.76/2013, art. 10, 5° e 6° comma, convertito in Legge n.99/2013, prevede, invece, che:
5° comma. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
6° comma. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/28/13G00123/sg
Pertanto, ad oggi, si applica il superiore principio di diritto, richiamato anche dalle sentenze di Cassazione, su tutte la n.16632/2016, dal quale si evince che per il reddito da considerare quale requisito per accedere alla pensione d'inabilità civile risulta essere solo quello personale senza alcuna possibilità di cumulo con i redditi del nucleo familiare.
Sentenza di Cassazione n. 16632/2016
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160809/snciv@sL0@a2016@n16632@tS.clean.pdf