No al licenziamento del lavoratore disabile se la valutazione di non idoneità non proviene dalla Commissione competente per legge
E' illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile proveniente dall'accertamento del medico aziendale se la valutazione di non idoneità al lavoro dello stesso, fondata dall'impossibilità di reinserimento all'interno dell'organizzazione aziendale, anche attuando i possibili adattamenti, non è stata effettuata dalla Commissione competente per legge.
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 10576/2017.
Per l'appunto, un dipendente invalido assunto con la legge relativa al collocamento obbligatorio n. 68/99 che nel tempo subisce un ulteriore aggravamento del proprio status di handicap, incidente sulle mansioni occupate, può attivare la tutela prevista dall'art. 10, comma 3°, legge n.68/99, chiedendo che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute,
Ad identica soluzione può pervenire il datore di lavoro che nel caso summenzionato "può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge del 5 febbraio 1992, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (36), come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (art. 10, comma 3°, legge n.68/99)" .
Pertanto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente invalido, le cui minorazioni hanno subito un aggravamento, attivando la procedura soprariportata cioè attraverso il parere d'inidoneità della speciale Commissione la quale riscontri l'incompatibilità dell'infermità con la prosecuzione dell'attività lavorativa anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro.
In presenza di queste condizioni e della predetta valutazione sanitaria il rapporto di lavoro può essere risolto.
A nulla rileva l'accertamento eseguito dal medico aziendale che reputi il lavoratore disabile non più idoneo alle mansioni dallo stesso ricoperte il cui giudizio determini il licenziamento dal momento che per queste tipologie di fattispecie si applica l'art. 10, comma 3°, ai sensi della legge n.68/99, così come stabilito dalla pronuncia di Cassazione n.10576/2017.
Cassazione, sentenza n-10576/2017
Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 10576/2017.
Per l'appunto, un dipendente invalido assunto con la legge relativa al collocamento obbligatorio n. 68/99 che nel tempo subisce un ulteriore aggravamento del proprio status di handicap, incidente sulle mansioni occupate, può attivare la tutela prevista dall'art. 10, comma 3°, legge n.68/99, chiedendo che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute,
Ad identica soluzione può pervenire il datore di lavoro che nel caso summenzionato "può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge del 5 febbraio 1992, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (36), come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda (art. 10, comma 3°, legge n.68/99)" .
Pertanto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente invalido, le cui minorazioni hanno subito un aggravamento, attivando la procedura soprariportata cioè attraverso il parere d'inidoneità della speciale Commissione la quale riscontri l'incompatibilità dell'infermità con la prosecuzione dell'attività lavorativa anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro.
In presenza di queste condizioni e della predetta valutazione sanitaria il rapporto di lavoro può essere risolto.
A nulla rileva l'accertamento eseguito dal medico aziendale che reputi il lavoratore disabile non più idoneo alle mansioni dallo stesso ricoperte il cui giudizio determini il licenziamento dal momento che per queste tipologie di fattispecie si applica l'art. 10, comma 3°, ai sensi della legge n.68/99, così come stabilito dalla pronuncia di Cassazione n.10576/2017.
Cassazione, sentenza n-10576/2017