No al licenziamento per scarso rendimento di un lavoratore disabile adibito a mansioni non confacenti alle sue capacità lavorative
Con la sentenza n. 17526/2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato dal datore di lavoro, per scarso rendimento di un lavoratore disabile adibito a mansioni non confacenti alle sue capacità lavorative.
Per l'effetto il dipendente disabile è stato reintegrato nel posto di lavoro.
L'azienda che assume un dipendente portatore di handicap risulta essere a conoscenza delle ridotte capacità del lavoratore, di conseguenza ed a maggior ragione deve assegnare lo stesso a mansioni compatibili con le minorazioni da cui è affetto.
Pertanto, non opera il licenziamento per scarso rendimento nei confronti del dipendente invalido laddove si utilizzi come termine di comparazione il superiore rendimento offerto dai lavoratori normodotati operanti nel medesimo reparto.
Cassazione, sentenza n. 17526/2017
Per l'effetto il dipendente disabile è stato reintegrato nel posto di lavoro.
L'azienda che assume un dipendente portatore di handicap risulta essere a conoscenza delle ridotte capacità del lavoratore, di conseguenza ed a maggior ragione deve assegnare lo stesso a mansioni compatibili con le minorazioni da cui è affetto.
Pertanto, non opera il licenziamento per scarso rendimento nei confronti del dipendente invalido laddove si utilizzi come termine di comparazione il superiore rendimento offerto dai lavoratori normodotati operanti nel medesimo reparto.
Cassazione, sentenza n. 17526/2017