No all’assegno d’invalidità civile se alla visita di revisione non si possiede il requisito sanitario.
09/03/2024
No all'assegno d'invalidità civile ed a qualsiasi prestazione assistenziale se alla visita di revisione non si possiede il requisito sanitario. Questo principio di diritto è stato stabilito dall’ordinanza n. 24180/2022 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione.
In questo caso, se dopo l’accertamento sanitario disposto con la visita di revisione l’invalido non presenta il requisito sanitario richiesto per l’assegno d’invalidità o per qualsiasi altra provvidenza economica assistenziale, l’assegno e la prestazione saranno revocate.
Conseguentemente l’Inps potrà chiedere la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
“Sul punto occorre precisare che in materia di prestazioni assistenziali indebite si è delineato il principio in base al quale viene esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate e non addebitabili al percettore della erogazione non dovuta poiché creano nello stesso una situazione idonea a generare affidamento”;
“pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Cassazione, ordinanza n. 24180/2022
In questo caso, se dopo l’accertamento sanitario disposto con la visita di revisione l’invalido non presenta il requisito sanitario richiesto per l’assegno d’invalidità o per qualsiasi altra provvidenza economica assistenziale, l’assegno e la prestazione saranno revocate.
Conseguentemente l’Inps potrà chiedere la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente.
“Sul punto occorre precisare che in materia di prestazioni assistenziali indebite si è delineato il principio in base al quale viene esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate e non addebitabili al percettore della erogazione non dovuta poiché creano nello stesso una situazione idonea a generare affidamento”;
“pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Cassazione, ordinanza n. 24180/2022